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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36692/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di appello di Genova, che, riformando parzialmente la decisione del GUP del Tribunale di Genova del 28 giugno 2023, aveva escluso la recidiva e confermato nel resto la condanna. L’imputato era stato ritenuto responsabile, in continuazione e in relazione a due importazioni dalla Cina, di tentato contrabbando aggravato e falso ideologico del privato in atto pubblico per induzione in errore dello spedizioniere doganale. Nelle dichiarazioni doganali il prezzo delle merci era stato indicato come comprensivo del trasporto marittimo, mentre due fatture separate del fornitore attestavano costi di nolo aggiuntivi, rispettivamente di euro 8.560 ed euro 8.850. L’omessa inclusione di tali costi aveva ridotto il valore imponibile dichiarato e comportato la liquidazione di dazi e IVA all’importazione inferiori al dovuto; i maggiori diritti accertati corrispondevano a circa il 16,5 per cento del valore delle forniture. La pena era di due mesi di reclusione e 2.500 euro di multa; per l’imputato la pena detentiva era stata sostituita con una pena pecuniaria di 6.000 euro. La confisca della merce sequestrata era stata confermata. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la falsità e il dolo, sostenendo che le fatture di nolo fossero ricevute di costi già compresi nel prezzo e che la divergenza fosse dovuta a errore o negligenza; ha richiamato la consegna dei documenti agli uffici doganali, il pagamento dei tributi e delle sanzioni, la modestia del vantaggio e l’esito di procedimenti relativi a importazioni analoghe. Con il secondo motivo ha negato che la discordanza documentale integrasse una condotta fraudolenta di contrabbando e ha sostenuto che il pagamento avesse eliminato la lesione erariale. Con il terzo ha contestato la confisca, deducendone l’inapplicabilità al tentativo e la sproporzione, e invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025 dopo il pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione. Con il quarto ha censurato il diniego della particolare tenuità, ritenendo contraddittorio valorizzare precedenti risalenti per l’abitualità dopo avere escluso la recidiva, e ha richiamato il pagamento dei tributi. Con il quinto ha contestato la motivazione sulla pena, superiore al minimo edittale, e il diniego della sospensione condizionale, sostenendo che le precedenti pene sospese, complessivamente pari a un anno e cinque mesi, lasciassero margine entro il limite di due anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: la sentenza di appello aveva motivatamente desunto la falsità e la consapevolezza dalla documentazione commerciale, dalle due fatture separate di nolo, dalle dichiarazioni dello spedizioniere e dalla struttura delle operazioni. La tesi secondo cui le fatture attestassero costi già inclusi nel prezzo era stata esaminata e ritenuta non plausibile; la produzione dei documenti in seguito alla richiesta doganale non escludeva il dolo. Le censure chiedevano una rivalutazione delle prove non consentita in cassazione. La falsa rappresentazione, idonea a indurre in errore lo spedizioniere e a ottenere lo sdoganamento con diritti inferiori, sosteneva anche il contrabbando aggravato; il successivo pagamento di tributi e sanzioni non eliminava il reato né incideva sull’elemento soggettivo. Il terzo motivo è stato respinto: la sentenza costituzionale n. 93 del 2025 esclude la confisca, alle condizioni indicate, per la violazione relativa all’IVA all’importazione, ma non per l’evasione dei dazi doganali, per la quale permane il fondamento della confisca doganale. La merce resta confiscabile anche quando la condotta sia tentata; non è stata quindi accolta neppure la richiesta di limitare l’ablazione a una quantità equivalente ai tributi sottratti. Il quarto motivo è stato respinto: la particolare tenuità era esclusa sia dalla non minima entità del fatto, considerata l’entità dei tributi evasi, sia dall’abitualità desunta da precedenti condanne per reati della stessa indole e con finalità di profitto. La risalenza dei precedenti non ne elimina di per sé l’efficacia ai fini dell’abitualità ex art. 131-bis c.p.; non vi è contraddizione con l’esclusione della recidiva, istituto basato su una diversa valutazione. Il quinto motivo è stato respinto. La pena base era di poco superiore al minimo e la Corte territoriale aveva indicato, con richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p., la reiterazione delle condotte, l’entità dei tributi evasi e i precedenti; la motivazione era sufficiente e la censura mirava a una nuova ponderazione del merito. La sostituzione della reclusione con la pena pecuniaria confermava la mitezza complessiva del trattamento. Il diniego di una terza sospensione condizionale era conforme all’art. 164 c.p., essendo già stato concesso due volte, ed era sorretto anche da una prognosi negativa di astensione da ulteriori reati.

Norme richiamate

  • artt. 48 e 483 c.p.

    La Corte territoriale ha indicato gli elementi dai quali ha desunto sia la falsità della rappresentazione resa in dogana, sia la consapevolezza dell’imputato.

    La falsa rappresentazione delle condizioni economiche dell’importazione, consapevolmente resa e idonea a indurre in errore lo spedizioniere nella formazione delle dichiarazioni doganali, fonda la responsabilità per falso ideologico del privato in atto pubblico.

  • artt. 282, 293 e 295, lett. c), d.P.R. n. 43/1973

    L'affermazione relativa al contrabbando aggravato è conseguentemente sorretta dall'accertata induzione in errore dello spedizioniere mediante la falsa rappresentazione delle condizioni di consegna e del valore imponibile.

    L’induzione in errore dello spedizioniere mediante falsa rappresentazione delle condizioni di consegna e del valore imponibile sostiene la configurabilità del contrabbando aggravato; il successivo pagamento dei tributi e delle sanzioni non elimina il reato già perfezionato nella forma accertata. La merce può essere confiscata anche quando la condotta sia rimasta allo stadio del tentativo.

  • art. 70 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non esclude la confisca delle cose oggetto della violazione, per l'IVA all'importazione, quando l'obbligato abbia integralmente corrisposto l'imposta evasa, gli accessori, gli interessi e la sanzione pecuniaria.

    La causa di esclusione della confisca conseguente alla pronuncia costituzionale riguarda l’IVA all’importazione quando siano stati integralmente pagati imposta, accessori, interessi e sanzione pecuniaria; non si estende alla confisca fondata sull’evasione dei dazi doganali.

  • art. 301 d.P.R. n. 43/1973

    Ne consegue che non è fondata neppure la richiesta di limitare la misura a una quota di merce equivalente all'ammontare dei tributi sottratti.

    Quando residua il fondamento della confisca doganale per l’evasione dei dazi, la confisca della merce oggetto del contrabbando non va limitata a una quota di valore equivalente ai tributi sottratti.

  • art. 131-bis c.p.

    Il giudizio è conforme al principio, recentemente ribadito da Sez. 5, n. 7371 del 04/02/2026, Rv. 289510-01, secondo cui, ai fini dell'art. 131-bis cod. pen., la risalenza temporale delle precedenti condanne per reati della stessa indole non ne esclude, di per sé, l'efficacia ostativa sotto il profilo dell'abitualità.

    La risalenza temporale di precedenti condanne per reati della stessa indole non ne esclude, da sola, la rilevanza ostativa ai fini dell’abitualità richiesta per negare la particolare tenuità. La valutazione ai sensi dell’art. 131-bis c.p. è distinta da quella sulla recidiva.

  • art. 133 c.p.

    Una specifica e analitica motivazione sulla misura della pena è richiesta, in particolare, quando questa si discosti sensibilmente dal minimo edittale: ove, invece, la pena sia inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., alla gravità del fatto o alla capacità a delinquere dell’imputato.

    Se la pena è inferiore alla media edittale e non si discosta sensibilmente dal minimo, è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p., alla gravità del fatto o alla capacità a delinquere; la determinazione non è sindacabile in cassazione in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 164 c.p.

    La mancata concessione di una terza sospensione è, pertanto, conforme all'art. 164 cod. pen. e, comunque, la Corte territoriale ha aggiunto una motivazione negativa sulla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati.

    Il diniego di una nuova sospensione condizionale è legittimo quando il beneficio sia già stato concesso due volte e può essere ulteriormente motivato dalla prognosi negativa circa l’astensione da nuovi reati.

Massime di principio

  • La falsa rappresentazione consapevole, nelle dichiarazioni doganali predisposte tramite lo spedizioniere, delle condizioni di consegna e del valore imponibile può fondare sia il falso ideologico per induzione in errore sia il contrabbando aggravato quando sia diretta a ottenere lo sdoganamento con diritti di confine inferiori al dovuto.
  • La produzione dei documenti contestati solo dopo una richiesta degli uffici doganali non esclude necessariamente il dolo della precedente condotta; la conclusione dipende dalla valutazione complessiva della documentazione e delle modalità dell’operazione.
  • Il pagamento successivo dei tributi e delle sanzioni non elimina il reato già perfezionato né incide, di per sé, sull’elemento soggettivo.
  • La pronuncia costituzionale che esclude la confisca per l’IVA all’importazione in caso di integrale pagamento di imposta, accessori, interessi e sanzione non estende tale esclusione alla confisca doganale connessa all’evasione dei dazi.
  • La merce oggetto dell’illecito doganale può essere confiscata anche se la condotta è rimasta allo stadio del tentativo; la confisca non è limitata a una quota di merce equivalente ai tributi evasi quando permane il fondamento dell’ablazione doganale.
  • Ai fini dell’esclusione della particolare tenuità per abitualità, precedenti condanne per reati della stessa indole possono conservare efficacia ostativa anche se risalenti. La valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. è distinta da quella sulla recidiva e non sussiste contraddizione per il solo fatto che la recidiva sia stata esclusa.
  • Quando la pena non si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed è inferiore alla media, il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p. e agli elementi pertinenti del caso può essere sufficiente; in cassazione la graduazione non è riesaminabile salvo arbitrarietà o manifesta illogicità.
  • La sospensione condizionale non può essere concessa una terza volta quando il beneficio sia già stato accordato due volte; il diniego può essere sostenuto anche da una prognosi negativa di astensione dalla commissione di ulteriori reati.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati tributariProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiContinuazioneConfiscaParticolare tenuità del fattoRecidiva

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