Cassazione Civile, Ordinanza n. 36378/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente del comparto scolastico che aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da asserita illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per svolgere mansioni di collaboratore scolastico o docente. La Corte d'appello aveva accolto il gravame ministeriale e rigettato la domanda, ritenendo decisiva la successiva stabilizzazione della lavoratrice mediante strumenti selettivi e concorsuali, o comunque ai sensi della L. n. 107 del 2015, come fatto idoneo a sanzionare l'abuso e a neutralizzare le conseguenze della violazione, in mancanza di specifiche allegazioni su ulteriori danni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione delle norme sul diritto al risarcimento secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella materia del pubblico impiego scolastico; questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione di un rimedio risarcitorio/indennitario quando intervenga l'immissione in ruolo; questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la clausola 5 dell'Accordo quadro; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato la stabilizzazione come circostanza dedotta in appello e per avere ritenuto ammissibili nuove difese del Ministero. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: i primi tre perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non giustificava né un mutamento di orientamento né un rinvio pregiudiziale o alla Corte costituzionale; il quarto per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo state riportate le parti essenziali degli atti e delle difese necessarie a verificare la censura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità, che la stabilizzazione della lavoratrice costituisse un fatto estintivo opponibile anche come eccezione in senso lato, e che il motivo relativo all'art. 345 c.p.c. non fosse scrutinabile per difetto di autosufficienza. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio per la complessità della questione, ed è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura viene dichiarata inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
È invocato per censurare l'asserita introduzione di nuove domande/eccezioni e nuovi documenti in appello; la censura è però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
È richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. come norma che consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per giustificare il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La Corte d'appello aveva valorizzato la stabilizzazione avvenuta anche tramite questa disciplina come fattore idoneo a sanzionare l'abuso e a escludere ulteriori conseguenze risarcitorie.
L. n. 124/1999, art. 4, comma 1
È richiamato nel primo motivo quale base normativa dei contratti a termine nel settore scolastico dedotti come illegittimamente reiterati.
direttiva 1999/70/CE
È evocata per sostenere l'incompatibilità della disciplina interna, ma la Corte ritiene la questione già risolta in conformità alla giurisprudenza.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È invocata per censurare l'esclusione del rimedio risarcitorio/indennitario in presenza di stabilizzazione.
art. 3 Cost.
È invocato come parametro di costituzionalità della disciplina applicata.
art. 117, primo comma, Cost.
È invocato in relazione alla direttiva 1999/70/CE e all'asserita violazione degli obblighi derivanti dal diritto UE.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
È richiamato nel terzo motivo quale ulteriore parametro di legittimità costituzionale, ma la Corte non accoglie la questione.
Massime di principio
- Nella materia del lavoro pubblico scolastico, la successiva stabilizzazione del dipendente può assumere rilievo come fatto estintivo dell'illecito da reiterazione abusiva dei contratti a termine, idoneo a escludere il danno ulteriore se dagli atti non emergano allegazioni specifiche di pregiudizi diversi.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento già consolidato della Corte di cassazione, i motivi che sollecitano un mutamento di giurisprudenza o un rinvio pregiudiziale/costituzionale possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La stabilizzazione, se dedotta sulla base degli atti di causa, può essere rilevata come eccezione in senso lato anche d'ufficio nei successivi gradi di giudizio; non è necessaria una specifica eccezione in senso stretto, salvo che si tratti di fatto non emergente dal fascicolo.
- Il motivo di ricorso che denuncia violazioni processuali per introduzione di nuove domande o eccezioni in appello deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riportando le allegazioni e gli atti rilevanti in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della censura.
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