Cassazione Civile, Ordinanza n. 28701/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, una cessione totalitaria delle quote di una società (MAXERRE VIAGGI s.r.l.) effettuata a favore di altra società (FINVALV s.r.l.), ritenendo che, per la sua sostanza economica, l'operazione integrasse una cessione d'azienda. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo un primo arresto favorevole all'Ufficio in sede di cassazione con rinvio, la CTR aveva nuovamente annullato l'avviso reputando non corretta la riqualificazione: secondo il giudice di rinvio, FINVALV svolgeva attività di mera partecipazione finanziaria e non un'attività commerciale idonea a far ritenere trasferita, in sostanza, l'azienda. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse uniformata al principio di diritto già enunciato dalla Corte, avendo valorizzato elementi ritenuti irrilevanti (mancato esercizio di impresa da parte dell'acquirente, assenza di cambio di manager, permanenza dei dipendenti) e non avendo considerato che la cessione totalitaria delle quote poteva equivalere al trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda complessivamente intesa.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Pur richiamando il principio, già affermato nella precedente fase rescindente, secondo cui l'art. 20 del TUR consente di guardare alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, la Corte osserva che il quadro normativo è nel frattempo mutato per effetto della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, che ha riformulato l'art. 20 chiarendo che l'imposta va applicata in base agli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Ne deriva che, nel caso concreto, la pretesa dell'Ufficio non può essere accolta sulla base di una riqualificazione fondata su elementi esterni al testo negoziale. La Corte ritiene quindi infondate le censure e conferma il risultato di merito favorevole al contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la sopravvenuta modifica normativa e per le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno confermato la legittimità.
Norme richiamate
art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"
Nel testo originario la disposizione era letta come criterio per attribuire rilievo alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto; nel testo come modificato dalla L. n. 145 del 2018, l'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve restare ancorata agli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione le questioni di fatto o di diritto presupposte dalla decisione rescindente, salvo i casi di ius superveniens o di sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
La norma viene qualificata come ius superveniens applicabile ai giudizi pendenti, con effetto di chiarire che, ai fini dell'art. 20 TUR, non sono utilizzabili elementi extratestuali e atti collegati.
art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla L. n. 145 del 2018
La Corte afferma che il nuovo testo ha portata retroattiva, come norma di interpretazione autentica, e impone di considerare soltanto il contenuto oggettivo, univoco e chiaramente desumibile dall'atto registrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, salvo che intervenga uno ius superveniens o una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicabile.
- Ai fini dell'imposta di registro, dopo la riformulazione dell'art. 20 TUR, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dal solo atto presentato a registrazione, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati.
- Quando sopravviene una modifica normativa qualificabile come interpretazione autentica, il giudice di legittimità deve applicarla anche nel giudizio pendente, verificando la controversia alla luce del nuovo assetto legale.
- La riqualificazione di una cessione totalitaria di quote come cessione d'azienda non può essere sostenuta mediante elementi esterni al documento negoziale se la disciplina vigente impone un criterio interpretativo testuale e documentale.
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