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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4789/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 28/04/2022 che, accogliendo parzialmente l'opposizione di Centola contro il decreto di rigetto della restituzione dei beni sequestrati il 18/01/2022, aveva disposto la restituzione di un fucile ma aveva respinto il resto delle richieste. Centola deduceva violazione di legge sostenendo l'assenza di "fumus" per i reati connessi alla detenzione di armi e munizioni e affermava la legittima detenzione delle munizioni e del fucile (elencando: 134 cartucce cal. 12, 358 cal. 16, 5 cartucce 12 mm a spillo, 50 cartucce cal.16/67 denunciate dal 1980, 75 cartucce pistola 6,35 acquistate 10/04/2014, 100 cartucce pistola 7,65 denunciate dal 1993, 170 cartucce pistola 7,65 custodite in luogo sicuro, e un fucile sovrapposto cal. 12 custodito in luogo attiguo a quello denunciato). Ha pure richiamato certificazioni sanitarie e la documentazione di denuncia/acquisto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del GIP: il mancato rinvenimento del fucile marca Franchi cal. 12 e di 347 munizioni nel luogo indicato nella denuncia integra, almeno, il fumus del reato di omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione, il quale determina la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; l'omessa denuncia delle restanti munizioni integra la contravvenzione ex art. 697 c.p., anch'essa con conseguente confisca obbligatoria secondo la giurisprudenza. Le deduzioni difensive relative a ubicazione o sicurezza dei beni e gli allegati prodotti non sono risultati idonei a confutare il fumus. Per l'ammissibilità mancava fondatezza delle censure; pertanto il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), non essendosi ravvisata colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    «È sempre ordinata la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna»

    La Corte ha ritenuto che, quando ricorre la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 240 c.p., la restituzione dei beni sequestrati è preclusa indipendentemente dalle esigenze probatorie, perché scatta la confisca obbligatoria.

  • art. 697 c.p.

    L'omessa denunzia di munizioni costituisce contravvenzione sanzionata dall'art. 697 c.p.; secondo costante giurisprudenza la sanzione comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti all'illecito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per l'effetto che dalla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente la somma in euro 3.000,00 dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 30192/2020 (Caliste) e Cass. Sez. 1, n. 33982/2016 (Berlich)

    Richiamate come precedenti che confermano l'orientamento per cui l'omessa comunicazione del luogo di detenzione delle armi o l'omessa denuncia delle munizioni configura il fumus di reato e legittima la confisca obbligatoria dei beni.

Massime di principio

  • Quando la normativa prevede la confisca obbligatoria (es. art. 240 c.p.), la restituzione dei beni sequestrati è preclusa anche in assenza di condanna definitiva; la valutazione del "fumus" può bastare nella fase cautelare.
  • La mancata comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione delle armi o l'omessa denuncia delle munizioni possono integrare il fumus del reato e comportare la confisca obbligatoria delle cose pertinenti.
  • Per contestare efficacemente il fumus è necessario produrre elementi documentali specifici e pertinenti (denunce, ricevute di acquisto, certificazioni, prove di collocazione sicura) e spiegare la rilevanza degli allegati; produzioni tardive o non adeguatamente giustificate rischiano di non essere prese in considerazione.
  • In Cassazione le censure prive di fondamento manifesto sono dichiarate inammissibili: il gravame deve contenere argomentazioni idonee a mettere in discussione il percorso logico-giuridico del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non emerga colpa nella proposizione del ricorso.

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