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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09102/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rendiconto della gestione svolta da commissari liquidatori nominati in una procedura di amministrazione straordinaria di origine risalente, poi convertita in fallimento. I curatori del fallimento avevano dapprima promosso un giudizio ordinario di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c., nel quale era stata pronunciata una sentenza non definitiva che aveva ordinato ai commissari di rendere il conto. Successivamente, i commissari avevano depositato il conto anche nella sede concorsuale prevista dall'art. 75 d.lgs. n. 270/1999; i curatori avevano quindi contestato quel conto davanti al tribunale concorsuale, lamentando in particolare il pagamento di crediti prededucibili in assenza sia di ammissione allo stato passivo sia di autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I commissari ricorrevano per cassazione con tre motivi: (1) sostenevano che la curatela avesse consumato il potere di contestazione avendo già promosso l'azione ordinaria di rendiconto, che a loro avviso assorbiva quella concorsuale e si poneva in continuità con essa; (2) deducevano che, trattandosi di gestione soggetta alla vigilanza amministrativa, il rendiconto non potesse essere sindacato dal giudice ordinario a seguito di conversione della procedura, e che vi fosse giudicato esterno sull'approvazione del conto per effetto della vicenda processuale ordinaria; (3) contestavano l'inapplicabilità dell'art. 111-bis l. fall. e la possibilità di sindacare i pagamenti di crediti prededucibili, sostenendo anche che si trattasse di atti di gestione approvati o comunque coerenti con le direttive dell'autorità di vigilanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e in parte inammissibile, in parte infondato, il terzo. Ha affermato che il giudizio ordinario di rendiconto e il procedimento concorsuale di contestazione del conto hanno oggetto e funzione diversi, non sono in rapporto di continuità e la mera proposizione del giudizio ordinario non preclude ai curatori di formulare contestazioni nel procedimento speciale previsto dalla disciplina concorsuale. Ha inoltre escluso che il controllo dell'autorità amministrativa di vigilanza o la pendenza/definizione del giudizio ordinario impedissero il sindacato giudiziale sul rendiconto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di formali provvedimenti autorizzativi del giudice delegato o dell'autorità amministrativa per i pagamenti prededucibili, e ha comunque escluso l'applicabilità dell'art. 111-bis l. fall. alla procedura di amministrazione straordinaria instaurata in base alla disciplina speciale previgente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 270/1999

    Il commissario liquidatore, cessato dall'incarico, deve depositare il conto presso la cancelleria del tribunale; gli interessati possono proporre contestazioni davanti al tribunale, e il mancato esercizio di tale potere può condurre all'approvazione del conto.

  • art. 72 d.lgs. n. 270/1999

    In caso di conversione della procedura in fallimento, richiama la disciplina sul rendiconto e collega la chiusura della fase di amministrazione straordinaria all'obbligo di rendere il conto.

  • art. 263 c.p.c.

    Il giudizio ordinario di rendiconto è un giudizio di cognizione speciale, fondato su un obbligo legale o negoziale di rendere il conto, che non si sovrappone al procedimento concorsuale speciale.

  • art. 266 c.p.c.

    L'approvazione del conto nel giudizio di rendiconto preclude ulteriori contestazioni solo in relazione a quel giudizio; nel caso concreto tale approvazione non era intervenuta.

  • art. 111-bis l. fall.

    La norma generale sui crediti prededucibili non è applicabile ratione temporis alla procedura di amministrazione straordinaria regolata da disciplina speciale previgente.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    Il pagamento delle prededuzioni richiede un formale provvedimento autorizzativo equivalente a quello del giudice delegato; nella procedura speciale tale potere è attribuito all'autorità amministrativa.

  • art. 38, secondo comma, l. fall.

    Il rendiconto concorsuale può estendersi all'accertamento della personale responsabilità del gestore per atti lesivi della massa o dei creditori.

  • artt. 116 e 213 l. fall.

    art. 116, commi terzo e quarto; art. 213, terzo comma

    Nelle procedure liquidatorie il gestore è onerato al deposito del conto e gli interessati possono proporre contestazioni davanti al tribunale.

  • art. 310, secondo comma, c.p.c.

    L'estinzione del processo non travolge le sentenze non definitive di merito già pronunciate, che possono acquistare autorità di giudicato se definitive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 498, l. n. 296/2006

    Ha disposto la decadenza dei commissari liquidatori non riconfermati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

  • art. 7 l. n. 273/2002

    Ha previsto la cessazione dell'incarico dei commissari straordinari delle procedure avviate ai sensi del d.l. n. 26/1979 e la nomina di commissari liquidatori da parte del ministero.

  • artt. 69-77 d.lgs. n. 270/1999

    Regolano la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

  • art. 16, n. 3, l. fall.

    Richiamato per affermare l'obbligo dei curatori di proseguire la gestione e la tutela del patrimonio fallimentare.

  • art. 89, secondo comma, l. fall.

    Richiamato quale base dell'obbligo dei curatori di rendere il conto nella gestione successiva alla conversione.

Massime di principio

  • Il procedimento ordinario di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. e il procedimento speciale di contestazione del conto previsto dalla disciplina concorsuale hanno presupposti, oggetto e funzione diversi; la mera pendenza o proposizione del primo non consuma né preclude il potere di contestazione nel secondo.
  • Nelle procedure concorsuali liquidatorie il gestore è tenuto ex lege a depositare il conto, e gli interessati possono contestarlo davanti al tribunale: il sistema speciale non si esaurisce nel controllo amministrativo e non richiede che sia l'interessato a sollecitare il deposito.
  • L'approvazione del conto nel giudizio ordinario produce preclusioni solo se effettivamente intervenuta; la sola definizione del giudizio con formule processuali non equivale, di per sé, ad approvazione sostanziale del rendiconto.
  • Il controllo dell'autorità di vigilanza sulla gestione non esclude il successivo sindacato giurisdizionale sul rendiconto, quando la disciplina speciale preveda espressamente la contestabilità del conto davanti al tribunale.
  • La disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria, quando instaurata prima dell'entrata in vigore di norme generali successive, continua a regolare la procedura e prevale sulla disciplina generale sopravvenuta, salvo espressa deroga o richiamo.
  • Il pagamento di crediti prededucibili in procedure liquidatorie soggette a speciali poteri autorizzativi richiede il rispetto dei formali provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile; in mancanza, il pagamento può essere contestato nel rendiconto.
  • Chi gestisce il patrimonio altrui è soggetto al dovere di rendere conto della gestione a chi subentra nella titolarità dell'interesse protetto, e tale obbligo discende da un principio generale di controllo e correttezza nell'amministrazione altrui.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioRendiconto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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