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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41792/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di factoring per crediti sanitari ceduti da una casa di cura verso un’azienda sanitaria, crediti relativi a prestazioni rese negli anni 2005-2006. L’azienda sanitaria ha opposto il decreto deducendo, da un lato, il pagamento di parte dei crediti e, dall’altro, la mancata prova della certificazione richiesta per l’efficacia della cessione sui crediti residui. Il tribunale ha revocato il decreto e rigettato la domanda della cessionaria. In appello, la decisione è stata confermata. Successivamente la cessionaria ha proposto revocazione della sentenza d’appello, sostenendo di aver scoperto solo dopo la decisione che l’azienda sanitaria aveva in realtà certificato e pagato ad altri soggetti fatture oggetto di cessione, sulla base di una dichiarazione liberatoria della cedente asseritamente mendace. La corte d’appello, in sede di revocazione, ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, ha ravvisato il dolo revocatorio ex art. 395 n. 1 c.p.c., ha revocato la sentenza precedente e, in sede rescissoria, ha accolto parzialmente la domanda della cessionaria condannando l’azienda sanitaria al pagamento di una somma residua con interessi, dichiarando però inammissibili l’intervento della cedente e la domanda subordinata verso di essa. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) ha censurato la decisione sulla tempestività della revocazione, sostenendo che il termine decorresse dalla precedente conoscenza della certificazione e non dalla materiale acquisizione del documento, e comunque che mancasse prova della non imputabilità del ritardo e della tempestiva proposizione dell’azione; 2) ha contestato la sussistenza del dolo revocatorio, assumendo che le condotte addebitatele e quella della cedente integrassero, al più, mera difesa o silenzio/mendacio su fatti controversi, privi del quid pluris richiesto per l’art. 395 n. 1 c.p.c. La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di tempestività della revocazione sia rispetto al n. 1 sia rispetto al n. 3 dell’art. 395 c.p.c., ma ha accolto il secondo motivo: ha affermato che il dolo revocatorio richiede una macchinazione fraudolenta concretata in artifici o raggiri idonei a sviare o paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, non essendo sufficiente il mero silenzio, il mendacio o la mancata allegazione di fatti contrari all’interesse della parte. Ha quindi escluso che nel caso concreto la reticenza e il mendacio sull’avvenuta certificazione e sul pagamento delle fatture potessero, da soli, integrare dolo revocatorio, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando alla corte territoriale per l’esame degli ulteriori motivi di revocazione dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ma ha accolto il secondo motivo, escludendo la configurabilità del dolo revocatorio nei termini affermati dalla corte d’appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia rescindente sulla revocazione e ha rinviato alla corte d’appello per l’esame degli altri motivi di revocazione ritenuti assorbiti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    comma primo, nn. 1, 2 e 3

    Il n. 1 richiede un dolo processuale consistente in una macchinazione fraudolenta con artifici o raggiri idonei a sviare o paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità; il n. 3 presuppone la scoperta di documenti decisivi non producibili prima per causa non imputabile alla parte, con decorrenza del termine dal momento in cui vi sia conoscenza sufficiente del documento e della sua rilevanza revocatoria.

  • art. 396 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma violata in relazione alla revocazione; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 326 c.p.c.

    È richiamato per il termine di proposizione della revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c., che decorre dal giorno del recupero dei documenti.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte osserva che l’istanza di esibizione non era comunque agevolmente configurabile in assenza di prova della detenzione dei documenti da parte del destinatario dell’ordine e della loro specifica indicazione.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato per distinguere la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale dal più grave dolo revocatorio; il solo mendacio o silenzio può essere censurabile sotto il profilo dell’art. 88 c.p.c., ma non basta di per sé per la revocazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato solo per sottolineare, in motivazione della sentenza impugnata e nella critica della Cassazione, il dovere di trasparenza della pubblica amministrazione; la Cassazione chiarisce che ciò non comporta inversione dell’onere della prova nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come fondamento del principio per cui il fatto costitutivo del credito va provato dalla parte che lo allega; il comportamento difensivo della controparte non sposta tale onere.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato nei motivi di ricorso; la Corte rigetta le censure relative alla tempestività e accoglie la censura sulla sussistenza del dolo revocatorio.

  • D.Lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato solo per gli interessi riconosciuti nella decisione rescissoria della corte d’appello, poi caducata per effetto dell’accoglimento del ricorso principale.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamata per affermare che, nel giudizio pendente prima dell’entrata in vigore della riforma, non si applicava la nuova disciplina sulla procura speciale in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore.

  • art. 83 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, per i giudizi soggetti alla disciplina previgente, la procura speciale doveva rispettare le forme del comma 2 e non quelle introdotte dal successivo comma 3 come modificato dalla L. n. 69 del 2009.

Massime di principio

  • Il dolo revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c. non coincide con la semplice falsità delle allegazioni, con il silenzio su fatti sfavorevoli o con la mera violazione dei doveri di lealtà e probità processuale: occorre una condotta fraudolenta ulteriore, con artifici o raggiri, idonea a incidere concretamente sulla difesa avversaria e sull’accertamento del vero.
  • Quando il fatto occultato o mendace è esso stesso oggetto del tema di prova e la parte avversaria è già onerata di dimostrarlo, la reticenza della controparte non basta di per sé a integrare dolo revocatorio, salvo che si inserisca in una macchinazione più ampia e concretamente decettiva.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., il termine decorre quando la parte abbia conoscenza sufficiente dell’esistenza e della rilevanza del documento decisivo, non necessariamente dalla sua materiale apprensione; il giudice di merito compie sul punto un apprezzamento di fatto sindacabile solo nei limiti consentiti.
  • L’istanza di esibizione non può essere pretesa in modo astratto come rimedio generalizzato per supplire alla mancata prova, specie quando non sia dimostrata la detenzione dei documenti da parte del terzo o della controparte e non sia specificamente individuato il documento da esibire.
  • Il dovere di trasparenza della pubblica amministrazione non comporta inversione dell’onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria nel processo; esso rileva sul piano sostanziale e dell’ostensione documentale, non come regola che trasferisca automaticamente la prova sulla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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