Cassazione Penale, Sentenza n. 8381/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (01/10/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo (07/10/2019) per ricettazione (art. 648 c.p., comma secondo) a mesi 2 di reclusione e €100 di multa. La ricorrente deduceva: (i) mancata considerazione di elementi idonei a dimostrare la sua buona fede e di doglianze già svolte in appello; (ii) contraddittorietà della motivazione rispetto all'elemento soggettivo (dolo) e richiesta di riconduzione della condotta alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. (acquisto colposo / ricezione colposa); (iii) richiesta di applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e mera riproduzione dei motivi d'appello, richiamando la "doppia conforme" tra primo e secondo grado e la correttezza logico-giuridica della valutazione di merito. È stato ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato coerentemente la sussistenza del dolo eventuale di ricettazione (elementi: acquisto al mercato di Ballarò per €50, mancanza di caricabatteria/accessori, assenza di indicazione del venditore), respingendo la qualificazione come fatto colposo. La richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa poiché il minimo valore del bene era già stato valorizzato ai fini dell'applicazione della forma attenuata dell'art. 648 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella presentazione del ricorso, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende. La condanna di merito resta, quindi, definitiva.
Norme richiamate
comma secondo (attuale comma quarto)
La Corte conferma che la ricettazione richiede dolo (anche eventuale) e che tale elemento soggettivo può essere desunto da elementi indiretti (prezzo molto basso, vendita in mercato, mancanza di accessori, mancata indicazione del venditore). Nel caso la condotta è stata qualificata come forma attenuata di ricettazione.
L'art. 712 (acquisto di cose di sospetta provenienza/recezione colposa) non è stato ritenuto applicabile perché le circostanze fattuali indicavano più il dolo eventuale che la mera colpa; pertanto la fattispecie contravvenzionale non sostituisce quella delittuosa quando emergono indizi di consapevolezza del rischio.
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è incompatibile quando il minimo danno patrimoniale è già stato valorizzato ai fini della qualificazione in forma attenuata del delitto (assorbimento dell'attenuante comune nella causa di diminuzione più favorevole).
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente come parametro di censura sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto invece che la motivazione della Corte territoriale fosse priva di vizi logico-giuridici e non contraddittoria.
artt. 597 e 598 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente tra le norme cui sarebbe stata data violazione (probabilmente in relazione a questioni probatorie/istruttorie), ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non comprovanti vizi del giudizio di merito.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e per la comminazione dell'ammenda di €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se un bene sospetto è acquistato a prezzo molto basso, privo di accessori e in mercati informali, il giudice può inferire il dolo eventuale di ricettazione anche in assenza di prova diretta: la mancata indicazione del venditore aggrava la posizione dell'acquirente.
- Per distinguere ricettazione (dolo eventuale) da acquisto di cose di sospetta provenienza (colpa) la valutazione è eminentemente fattuale: la presenza di indizi obiettivi che rendono evidente il rischio di illiceità porta verso la ricettazione.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione del giudice di merito: la semplice riproduzione dei motivi d'appello o argomentazioni generiche conduce a inammissibilità per aspecificità.
- La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4) è assorbita se il giudice ha già valorizzato il minimo valore del bene per riconoscere la forma attenuata del reato; non è possibile ottenere una duplicazione di benefici attenuanti sulla stessa base fattuale.
- Per la difesa, in situazioni analoghe è fondamentale fornire elementi concreti e verificabili sulla provenienza del bene (nome del venditore, ricevute, testimoni, immagini di vendita) e non limitarsi a dichiarazioni generiche di buona fede.
- Quando si contesta la motivazione di merito, occorre indicare con precisione quale passaggio argomentativo sarebbe illogico o contraddittorio e spiegare perché ciò avrebbe dovuto portare a diverso apprezzamento dei fatti.
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