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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8381/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (01/10/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo (07/10/2019) per ricettazione (art. 648 c.p., comma secondo) a mesi 2 di reclusione e €100 di multa. La ricorrente deduceva: (i) mancata considerazione di elementi idonei a dimostrare la sua buona fede e di doglianze già svolte in appello; (ii) contraddittorietà della motivazione rispetto all'elemento soggettivo (dolo) e richiesta di riconduzione della condotta alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. (acquisto colposo / ricezione colposa); (iii) richiesta di applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e mera riproduzione dei motivi d'appello, richiamando la "doppia conforme" tra primo e secondo grado e la correttezza logico-giuridica della valutazione di merito. È stato ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato coerentemente la sussistenza del dolo eventuale di ricettazione (elementi: acquisto al mercato di Ballarò per €50, mancanza di caricabatteria/accessori, assenza di indicazione del venditore), respingendo la qualificazione come fatto colposo. La richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa poiché il minimo valore del bene era già stato valorizzato ai fini dell'applicazione della forma attenuata dell'art. 648 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella presentazione del ricorso, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende. La condanna di merito resta, quindi, definitiva.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    comma secondo (attuale comma quarto)

    La Corte conferma che la ricettazione richiede dolo (anche eventuale) e che tale elemento soggettivo può essere desunto da elementi indiretti (prezzo molto basso, vendita in mercato, mancanza di accessori, mancata indicazione del venditore). Nel caso la condotta è stata qualificata come forma attenuata di ricettazione.

  • art. 712 cod. pen.

    L'art. 712 (acquisto di cose di sospetta provenienza/recezione colposa) non è stato ritenuto applicabile perché le circostanze fattuali indicavano più il dolo eventuale che la mera colpa; pertanto la fattispecie contravvenzionale non sostituisce quella delittuosa quando emergono indizi di consapevolezza del rischio.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è incompatibile quando il minimo danno patrimoniale è già stato valorizzato ai fini della qualificazione in forma attenuata del delitto (assorbimento dell'attenuante comune nella causa di diminuzione più favorevole).

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di censura sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto invece che la motivazione della Corte territoriale fosse priva di vizi logico-giuridici e non contraddittoria.

  • artt. 597 e 598 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente tra le norme cui sarebbe stata data violazione (probabilmente in relazione a questioni probatorie/istruttorie), ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non comprovanti vizi del giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e per la comminazione dell'ammenda di €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se un bene sospetto è acquistato a prezzo molto basso, privo di accessori e in mercati informali, il giudice può inferire il dolo eventuale di ricettazione anche in assenza di prova diretta: la mancata indicazione del venditore aggrava la posizione dell'acquirente.
  • Per distinguere ricettazione (dolo eventuale) da acquisto di cose di sospetta provenienza (colpa) la valutazione è eminentemente fattuale: la presenza di indizi obiettivi che rendono evidente il rischio di illiceità porta verso la ricettazione.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione del giudice di merito: la semplice riproduzione dei motivi d'appello o argomentazioni generiche conduce a inammissibilità per aspecificità.
  • La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4) è assorbita se il giudice ha già valorizzato il minimo valore del bene per riconoscere la forma attenuata del reato; non è possibile ottenere una duplicazione di benefici attenuanti sulla stessa base fattuale.
  • Per la difesa, in situazioni analoghe è fondamentale fornire elementi concreti e verificabili sulla provenienza del bene (nome del venditore, ricevute, testimoni, immagini di vendita) e non limitarsi a dichiarazioni generiche di buona fede.
  • Quando si contesta la motivazione di merito, occorre indicare con precisione quale passaggio argomentativo sarebbe illogico o contraddittorio e spiegare perché ciò avrebbe dovuto portare a diverso apprezzamento dei fatti.

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