Cassazione Penale, Ordinanza n. 18970/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi otto di reclusione per concorso in falso materiale/ideologico in atto pubblico o in scrittura assimilata, relativo alla formazione e/o utilizzazione di DURC falsi. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove, sostenendo l'insufficienza del quadro indiziario a suo carico. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla prova della responsabilità, ha valorizzato la motivazione della Corte di appello, ritenuta logica e completa, che aveva individuato elementi convergenti: l'interesse dell'imputato alla falsificazione dei DURC, la qualità di unico intestatario dell'impresa beneficiaria dei documenti falsi e l'irregolarità contributiva dell'impresa, osservando che l'eventuale concorso di terzi non escludeva la responsabilità dell'imputato. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittima la motivazione fondata su intensità del dolo, fine di profitto, precedenti penali e inclinazione a delinquere, richiamando il principio per cui il diniego può essere motivato anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato.
richiamato come norma incriminatrice del falso oggetto della contestazione.
richiamato come disposizione che descrive la falsità materiale in atto pubblico o comunque il fatto falsificatorio oggetto di imputazione.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, escluso dalla Corte perché la sentenza impugnata era logicamente motivata.
richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione presenti effettive carenze logiche, manifeste illogicità o una vera e propria assenza di giustificazione; non è sufficiente la mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La responsabilità per concorso nel reato può essere affermata quando il giudice di merito individui elementi convergenti e coerenti che colleghino l'imputato al fatto, anche se l'azione materiale sia stata eventualmente realizzata con il contributo di terzi.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice può fondare legittimamente il diniego su dati negativi relativi alla personalità dell'imputato, all'intensità del dolo, al fine di profitto e ai precedenti penali, purché la motivazione sia congrua.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede la confutazione analitica di ogni elemento favorevole, potendo essere sorretto anche da un solo fattore negativo ritenuto prevalente rispetto agli altri.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure manifestamente infondate sulla ricostruzione del fatto e sul trattamento sanzionatorio, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con le statuizioni economiche accessorie previste dalla legge.
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