Cassazione Penale, Sentenza n. 1620/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (telefoni cellulari e dispositivi mobili) per ipotesi di reati connessi ad appalti (artt. 110, 353 c.p. e 110, 356 c.p.). Il ricorrente denunciava: nullità del decreto genetico per assenza del "fumus commissi delicti" e per mancata indicazione di tempo, luogo e azione; finalità esplorativa del sequestro (acquisizione di nuove notizie di reato); insufficiente nesso di strumentalità/pertinenzialità tra beni sequestrati e reato; carenza di motivazione e di proporzionalità/adeguatezza della misura, con specifico richiamo alla tutela della proprietà e ai diritti costituzionali e convenzionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del riesame sia il decreto di sequestro. Ha ritenuto sussistente la violazione di legge per mancata e insufficiente motivazione sul "fumus commissi delicti", l'assenza di specificazione degli elementi spazio-temporali e del contributo concreto dell'indagato alle condotte contestate, nonché l'assenza di adeguata indicazione del nesso di pertinenzialità tra i telefoni e i reati ipotizzati. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il divieto di utilizzare il sequestro per finalità esplorative e ha affermato i limiti della possibilità del giudice del riesame di integrare il decreto del pubblico ministero. Disposto il dissequestro e la restituzione ai legittimi aventi diritto; la Procura di Catanzaro curerà l'esecuzione.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato; la sentenza rileva che il decreto non ha specificato il contributo concreto del ricorrente alla condotta concorsuale.
Articolo relativo alla turbata libertà degli incanti; il riesame aveva fatto riferimento a questo reato ma la Corte ha ritenuto insufficiente la descrizione degli elementi e dei colloqui a supporto del fumus.
Articolo relativo alla frode in pubbliche forniture; la Corte ha evidenziato la totale carenza di indizi e motivazione relativi a questo capo, rendendo il decreto viziato.
Codice di procedura penale - art. 309, comma 9
Richiamato in tema di sequestro probatorio; la decisione ribadisce l'obbligo che il decreto indichi le ragioni e l'oggetto del vincolo con motivazione sufficiente a dimostrare il fumus.
Codice di procedura penale - art. 324, comma 7
Norma sul riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato i limiti del giudice del riesame nel "eterointegrare" l'atto del pubblico ministero quando questo è strutturalmente carente.
Codice di procedura penale - art. 253
Norma sul sequestro di cose pertinenti o corpo del reato; la Corte ha sottolineato l'onere motivazionale del P.M. nel collegare i beni al reato e nel descrivere finalità e modalità del sequestro.
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Richiamato in relazione ai limiti motivazionali e di proporzionalità nella compressione di diritti fondamentali; la sentenza evidenzia l'esigenza di valutare adeguatezza, gradualità e necessità della misura.
Costituzione - art. 42
Richiamato in relazione alla tutela della proprietà privata: il sequestro non può ledere in modo indifferenziato diritti di proprietà senza adeguata motivazione e proporzionalità.
Convenzione EDU - Primo Protocollo Addizionale art. 1
Riferimento alla tutela del diritto di proprietà a livello convenzionale; la Corte ha utilizzato il principio per richiedere maggiore rigore nella motivazione e nella proporzionalità del sequestro.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede una motivazione specifica sul "fumus commissi delicti": non è sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge; devono emergere elementi che consentano concretamente di inquadrare la fattispecie.
- Il decreto di sequestro deve indicare gli elementi essenziali di tempo, luogo e azione e spiegare il nesso di pertinenzialità fra i beni sequestrati e il reato (perché quei beni sono il corpo del reato o utili per le indagini).
- Non è consentito usare il sequestro come strumento esplorativo per acquisire nuove notizie di reato: le finalità probatorie devono essere specificate e giustificate.
- Il giudice del riesame non può supplire in modo sostitutivo all'inerzia o alla carenza motivazionale del pubblico ministero tracciando ex novo le ragioni del vincolo; esistono limiti alla eterointegrazione del provvedimento.
- Valutazioni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità devono emergere dall'atto che dispone il sequestro, specialmente quando sono colpiti beni ad alta densità informativa (es. telefoni).
- In presenza di vizi strutturali del decreto genetico (mancata specificazione degli indizi e del collegamento fra beni e reato), è probabile l'annullamento del sequestro e l'obbligo di restituzione.
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