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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36483/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza di appello n.1493/2009, dichiarata inammissibile per difetto di notifica dell'atto di impugnazione. Sosteneva che la Corte d'appello avrebbe commesso una mera svista non avendo disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c., dopo che l'appello era stato notificato ad alcune parti (tra cui i procuratori di parti decedute con mandato limitato al giudizio di primo grado). Ha dunque dedotto un errore rilevante ai fini della revocazione ai sensi dell'art.395, comma 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione o una svista materiale incontestabile dagli atti e decisiva per la decisione; nel caso di specie il ricorrente ha dedotto un errore di diritto (errata applicazione dell'art.331 c.p.c.) e non una mera svista percepibile dagli atti. La Corte d'appello aveva già constatato l'inammissibilita dell'appello per errata identificazione dei soggetti della vocatio in ius, configurando una nullità assoluta non sanabile con la costituzione degli eredi. Di conseguenza l'errore dedotto non rientrava nei limiti della revocazione e avrebbe dovuto essere esercitato con i mezzi ordinari di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio; non è stata accolta la domanda ex art.96 c.p.c. per lite temeraria. È stato altresì richiamato l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art.331 c.p.c.

    Norma che impone al giudice, quando l'atto introduttivo è stato notificato ad alcune parti ma ne risultino escluse altre necessarie, di disporre l'integrazione del contraddittorio. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perche' la nullita' rilevata riguardava l'errata identificazione dei soggetti della vocatio in ius, di natura tale da non essere sanata dall'integrazione.

  • art.395, comma 4, c.p.c.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto: applicabile solo se si tratta di una falsa percezione della realta' o di una svista materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, non riguardante un punto controverso, e decisiva per l'esito della decisione. La Corte ha escluso la revocazione perché l'errore dedotto era di diritto e non una svista di fatto rilevabile dagli atti.

  • art.96 c.p.c.

    Consente la condanna per lite temeraria a spese maggiorate; la Corte ha escluso l'applicazione avendo ritenuto che il ricorrente non abbia agito con mala fede o grave colpa né consapevole infondatezza.

  • art.13, comma 1 quater e comma 1-bis, DPR 115/2002

    Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinati casi. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art.395, n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto: sviste o false percezioni immediatamente e oggettivamente desumibili dagli atti, non per errori di diritto o per valutazioni disciplinabili con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • Se si contesta la mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c., va valutato se sussiste una semplice omissione materiale (suscettibile di revocazione) o un vizio di diritto/di struttura della vocatio in ius (che richiede i rimedi ordinari).
  • La deduzione di un errore revocatorio deve indicare un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; occorre dimostrare che, senza quell'errore, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Gli errori consistenti in errata applicazione del diritto o in valutazioni giuridiche non sono rimediabili tramite la revocazione per errore di fatto, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione, ecc.).
  • La richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. richiede prova di mala fede o grave colpa; l'assenza di tale prova esclude la condanna maggiorata delle spese.
  • Attenzione agli obblighi contributivi (DPR 115/2002): in determinati casi il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato.

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