Cassazione Civile, Ordinanza n. 36003/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, deducendo un proprio credito derivante da sentenza passata in giudicato e facendo inoltre riferimento ad altri debiti della società, tra cui un’esposizione verso un ente pubblico. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento, ma la corte d’appello, accogliendo il reclamo della società e del socio, aveva revocato la pronuncia ritenendo che, ai fini della soglia di fallibilità, il debito verso l’ente pubblico non dovesse essere computato perché rateizzato e quindi non ancora scaduto ed esigibile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 15 l. fall., sostenendo che la rateizzazione non elimina il debito e che, comunque, era successiva alla dichiarazione di fallimento; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l’utilizzo di un documento depositato irritualmente; 3) omesso esame di debiti ulteriori risultanti dallo stato passivo; 4) contrasto irriducibile tra affermazioni della sentenza d’appello; 5) motivazione apparente sulla ritenuta non esigibilità del credito rateizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, ai fini del limite minimo di fallibilità ex art. 15 l. fall., occorre avere riguardo ai debiti scaduti e non pagati esistenti alla data in cui il tribunale decide sull’istanza di fallimento; ha inoltre ritenuto erroneo attribuire rilievo a una rateizzazione concessa dopo la dichiarazione di fallimento e ha ribadito che la rateizzazione, anche se anteriore, costituisce solo dilazione di pagamento e non fa venir meno il debito né lo stato d’insolvenza. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell’istanza di fallimento proposta dal creditore.
ai fini del limite minimo di fallibilità si deve guardare ai debiti scaduti e non pagati accertati alla data in cui il tribunale decide sull’istanza, non a quella di proposizione della domanda; la rateizzazione non incide di per sé sul debito o sullo stato di insolvenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di nullità della sentenza e violazione del procedimento/contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio rispetto al deposito documentale ritenuto irrituale.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio sul materiale difensivo prodotto in giudizio.
richiamato in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 111 Cost.
invocato per dedurre contrasto irriducibile tra affermazioni della sentenza e difetto di motivazione.
richiamato per ribadire l’orientamento giurisprudenziale già consolidato della Corte.
richiamato per l’enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, commi 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del limite minimo di fallibilità, il giudice deve considerare l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati esistenti alla data della decisione sull’istanza, e non alla sola data di proposizione della domanda di fallimento.
- La rateizzazione del debito non comporta, di regola, l’estinzione dell’obbligazione né il venir meno dello stato di insolvenza; essa opera come semplice dilazione del pagamento.
- Una rateizzazione sopravvenuta alla dichiarazione di fallimento non può essere valorizzata per escludere il superamento della soglia di fallibilità.
- Quando il motivo di ricorso fondato su una erronea valutazione della soglia di fallibilità è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che investono vizi processuali o motivazionali della stessa decisione.
- Le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o per contrasto irriducibile tra affermazioni possono restare prive di esame ove la decisione venga cassata per una ragione logicamente preliminare e decisiva.
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