Cassazione Penale, Sentenza n. 41367/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 3 giorni, irrogata il 23/10/2017 per violazione dell'art. 77 comma 1 n. 16) d.P.R. n. 230/2000). Il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa per mancata concessione di un congruo lasso di tempo tra la contestazione dell'addebito e l'udienza disciplinare (contestualità contestazione/udienza), richiamando art. 24 Cost., art. 81 d.P.R. 230/2000 e la Regola 59 delle Regole Penitenziarie Europee 2006, nonché violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; deduce altresì manifesta illogicità della motivazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la normativa (art. 81 d.P.R. 230/2000) richiede un termine congruo tra contestazione e udienza per consentire la difesa, ma ha ribadito il principio consolidato secondo cui il detenuto deve eccepire l'inadeguatezza del termine non oltre l'udienza disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina: la mancata eccezione comporta la perdita della relativa doglianza in sede di reclamo o impugnazione. La Corte ha esteso al procedimento disciplinare le regole sulla deducibilità dei vizi degli atti processuali e interpretato l'avverbio "immediatamente" dell'art. 182 c.p.p. in senso di primo atto processuale utile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge, convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2" (comma 4). "nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe" (comma 5).
Esige che la convocazione avvenga entro termini predeterminati e riconosce all'imputato la possibilità di essere ascoltato; la giurisprudenza richiede un termine 'congruo' tra contestazione e udienza per garantire la difesa, ma il rilievo dell'inadeguatezza del termine deve essere proposto non oltre l'udienza disciplinare o si perde il relativo motivo.
art. 77 comma 1 n. 16) d.P.R. 230/2000
Indica la fattispecie disciplinare contestata al detenuto (il motivo di addebito che ha portato alla sanzione disciplinare).
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Contesto detentivo speciale del ricorrente (regime detentivo 41-bis) rilevante per la situazione soggettiva ma non idoneo di per sé ad esonerare dall'osservanza delle regole processuali previste per le eccezioni in udienza.
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ne riconosce l'importanza ma lo bilancia con il principio secondo cui le eccezioni sulle modalità del procedimento debbono essere sollevate tempestivamente.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione al principio di ragionevolezza; la Corte ritiene che la necessità di un termine congruo sussista, ma l'inosservanza dell'eccezione in udienza comporta la perdita del vizio.
Regole Penitenziarie Europee 2006 (Regola 59)
Richiamate a supporto della posizione del ricorrente circa garanzie di difesa, ma la Corte ritiene prevalente l'applicazione delle regole nazionali e della giurisprudenza sul momento utile per dedurre il vizio.
L'avverbio "immediatamente" è interpretato come collegato al compimento del primo atto processuale utile: le eccezioni devono essere dedotte alla prima occasione procedimentale disponibile.
Massime di principio
- La mancata preventiva contestazione dell'addebito può rendere viziato il procedimento disciplinare, ma il detenuto deve eccepire immediatamente (non oltre l'udienza disciplinare) l'inadeguatezza del termine per la preparazione della difesa, altrimenti perde la relativa doglianza.
- Il requisito del "termine congruo" tra contestazione e udienza è una garanzia minima di diritto di difesa: se sussiste una contestazione ad horas senza tempo per difendersi, la decisione disciplinare può essere invalida se l'eccezione è stata tempestivamente sollevata.
- Le regole di deducibilità dei vizi proprie del processo giurisdizionale si estendono anche al procedimento disciplinare amministrativo-disciplinare in carcere: i vizi funzionali vanno rilevati alla prima occasione utile.
- L'essere detenuto e la mancanza di conoscenze giuridiche non esime automaticamente dall'obbligo di sollevare eccezioni processuali al momento opportuno; tuttavia circostanze particolari possono essere valutate caso per caso.
- "Immediatamente" (art. 182 c.p.p.) va inteso come primo atto utile: chi intende contestare una nullità o inadeguatezza procedurale deve farlo alla prima possibile occasione processuale.
- In situazioni analoghe, il consigliabile è sollevare formalmente l'eccezione già in udienza disciplinare e, se possibile, documentare la richiesta di più tempo per preparare la difesa per preservare il diritto di impugnazione.
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