Cassazione Penale, Ordinanza n. 19733/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito e la condanna dell'imputato per il reato contestato. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per avere appiccato il fuoco a rifiuti, nell'ambito di una contestazione ex art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, previa esclusione della recidiva. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente accertato: a) il carattere pericoloso dei rifiuti; b) lo stato di abbandono o deposito incontrollato degli stessi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si risolvessero in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza specifica deduzione di travisamenti. Ha inoltre valorizzato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo analitico sulla responsabilità, dando conto del fatto che l'imputato era stato sorpreso mentre appiccava il fuoco ai rifiuti e lo aveva ammesso, che i rifiuti erano costituiti da materiale ferroso, parti di motori di elettrodomestici, cavi elettrici, sterpaglie e altri rifiuti raccolti in un casolare, e che essi erano depositati in modo incontrollato su un terreno incolto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006
La fattispecie è richiamata come reato contestato e ritenuto integrato dai giudici di merito sulla base dell'appiccamento del fuoco a rifiuti depositati incontrollatamente.
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende viene disposta in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della colpa del ricorrente nella sua proposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione analitica e coerente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o riproduttivo di doglianze già esaminate dal giudice di merito; occorre indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali eventualmente decisive.
- Ai fini della configurazione della condotta di combustione illecita di rifiuti, è sufficiente che il giudice di merito accerti in fatto che l'agente abbia appiccato il fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato, descrivendone la tipologia e il contesto materiale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte ricorrente, può disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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