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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33482/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'istanza di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p., rispettivamente per: (1) mancata considerazione dell'assenza dell'attestazione di deposito dei decreti di videosorveglianza e della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni (violazione art. 321 c.p.p.); (2) illegittimità dell'utilizzo della segnalazione/confidenza anonima e delle fotografie allegate come base per le indagini e per i decreti (violazione artt. 203 e 271 c.p.p.); (3) illegittima utilizzazione di videoregistrazioni come intercettazioni in presenza di comportamenti comunicativi, con conseguente inutilizzabilità delle videoriprese e quindi degli elementi probatori che hanno sostenuto la misura cautelare (richiami a artt. 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 c.p.p. e art. 14 Cost.); (4) violazione dell'art. 240-bis c.p. per mancata prova della prossimità temporale tra il reato contestato e le somme sequestrate e per incertezza circa la sproporzione patrimoniale, oltre ad aver trascurato le giustificazioni del ricorrente relative a entrate in nero della famiglia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o generici i motivi proposti: (a) l'assenza dell'attestazione di deposito dei decreti non comporta nullità né incertezza sulla loro emissione e data, quindi i provvedimenti di videosorveglianza e la richiesta di intercettazioni sono utilizzabili; (b) la denuncia anonima ha costituito soltanto impulso investigativo e le fotografie allegate, essendo documenti non dichiarativi, sono utilizzabili; (c) le videoriprese effettuate in un 'luogo aperto al pubblico' (l'ufficio TIAP) hanno ripreso comportamenti non comunicativi (maneggio e appropriazione di marche e contanti) e pertanto non richiedevano la disciplina delle intercettazioni: sono acquisibili come prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p.; (d) la confisca allargata ex art. 240-bis è stata ritenuta applicabile: è stata provata la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio e non è risultata una giustificazione credibile (le presunte entrate in nero non sono state documentate e, comunque, non possono validamente giustificare beni ai fini della norma). Conseguentemente è stato confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca 'allargata' dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati quando il reato (qui, peculato) è accertato; la Corte ha ritenuto provata la sproporzione e l'assenza di giustificazione credibile, nonché compatibile la tempistica degli incrementi patrimoniali rispetto ai reati contestati.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per la forma dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che la mancata attestazione di deposito non ne pregiudica utilizzabilità né impone una sanzione processuale automatica, quando non sussiste incertezza sull'emissione e sulla data.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Norma sul rapporto con le fonti confidenziali: la Corte ha precisato che una denuncia anonima può stimolare l'attività investigativa ma non può di per sé costituire prova piena per atti invasivi, e quindi la segnalazione ha assunto valore solo come punto di partenza.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'utilizzabilità delle fonti confidenziali; la Corte ha confermato che le fotografie documento allegate alla segnalazione non rientrano nel divieto di utilizzabilità previsto per documenti dichiarativi anonimi.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Regola le prove atipiche; la Corte ha qualificato le videoriprese svolte nei locali aperti al pubblico come prove atipiche acquisibili e utilizzabili, anche se effettuate senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti; la Corte ha ritenuto le fotografie allegate alla segnalazione documenti acquisibili ai sensi di questa norma e quindi utilizzabili anche in forma derivata.

  • art. 240 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità dei documenti anonimi quando rappresentano dichiarazioni: la Corte ha chiarito che tale divieto non si estende a documenti fotografici non dichiarativi.

  • art. 266, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni tra presenti in domicilio; la Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale fra videoriprese di comportamenti comunicativi (assimilabili a intercettazioni in alcune ipotesi) e non comunicativi, escludendo l'applicazione di questa disciplina al caso di specie (luogo aperto al pubblico, comportamenti non comunicativi).

  • art. 125, comma 3 e artt. 335, 347, 348 cod. proc. pen.

    Riferiti dal ricorrente in relazione alla protezione della riservatezza e alla disciplina delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che non siano applicabili alla videoregistrazione dei comportamenti non comunicativi in luogo aperto al pubblico.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato rispetto alla tutela della dimora; la Corte ha distinto domicilio, luoghi riservati e luoghi aperti al pubblico, escludendo per questi ultimi una aspettativa di riservatezza equivalente al domicilio.

  • Sentenza Corte Cost. n. 33/2018

    Citata dal ricorrente in ordine alla necessità di prossimità temporale tra acquisizione dei beni e commissione del reato; la Corte ha valutato il criterio della ragionevolezza temporale e ritenuto sussistente in fatto nel caso concreto.

  • Orientamenti di Sezioni Unite e giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. Prisco, Sez. U. D'Amico, pronunce su utilizzo di denunce anonime e prove atipiche)

    Richiamati per la distinzione tra comportamenti comunicativi e non comunicativi, la qualificazione dei luoghi e l'utilizzabilità delle prove atipiche; la Corte si è conformata a tali orientamenti per motivare l'utilizzo di fotografie e videoregistrazioni.

Massime di principio

  • Una segnalazione anonima può legittimamente costituire impulso per attività investigativa ma non può, da sola, giustificare atti invasivi senza ulteriori elementi: le risultanze successive (documenti, immagini, intercettazioni regolarmente autorizzate) devono corroborare l'indizio iniziale.
  • Le fotografie e i filmati che non contengono dichiarazioni (cioè documenti non dichiarativi) sono acquisibili e utilizzabili anche se originate da fonte anonima; il divieto di utilizzabilità dei documenti anonimi riguarda soprattutto le dichiarazioni rese da terzi.
  • Occorre distinguere tra comportamenti 'comunicativi' e 'non comunicativi': quando la registrazione riguarda meri atti o movimenti (es. maneggio di valori) in luoghi aperti al pubblico, non si applicano automaticamente le regole sulle intercettazioni e le videoriprese possono essere utilizzate come prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p.
  • La collocazione del luogo (domicilio vs luogo riservato vs luogo aperto al pubblico) è essenziale per valutare l'aspettativa di riservatezza e la necessità di autorizzazioni a intercettare o videoregistrare: nei luoghi aperti al pubblico l'aspettativa di riservatezza è minore.
  • Per applicare la confisca allargata ex art. 240-bis è necessario dimostrare la sproporzione fra redditi dichiarati e patrimonio e la mancanza di una giustificazione credibile della provenienza dei beni; redditi non documentati o derivanti da attivita' 'in nero' raramente costituiscono giustificazione valida alla luce della norma.
  • La prova della 'prossimità temporale' tra commissione del reato e acquisizione dei beni è valutata con criteri di ragionevolezza: l'accumulo di patrimonio nell'arco temporale compatibile con la condotta illecita può giustificare la confisca anche se l'accertamento patrimoniale prende in esame periodi anteriori al singolo episodio contestato.
  • La difesa ha l'onere di fornire giustificazioni concrete, documentate e credibili sull'origine dei beni per contrastare la sproporzione ai fini della confisca; dichiarazioni generiche o documenti non verificabili hanno scarso rilievo.

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