Cassazione Civile, Sentenza n. 9085/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2560 c.c. e degli artt. 14 (commi 1-3) d.lgs. n. 472/1997. Il ricorrente deduceva che le violazioni tributari contestate al cedente erano state accertate dopo la cessione (25/09/2003) e che l'efficacia liberatoria del certificato negativo rilasciato dall'Amministrazione non poteva estendersi ai carichi relativi al periodo d'imposta in corso al momento della cessione, sicché la responsabilità del cessionario doveva riguardare solo le annualità già accertate o accertabili, non i debiti 'in itinere' relativi all'anno della cessione.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 è norma speciale rispetto all'art. 2560 c.c.: il cessionario è solidalmente responsabile, entro i limiti del valore del ramo d'azienda, per i debiti tributari dell'anno in cui avviene la cessione e dei due precedenti, nonché per quelli già irrogati e contestati nel medesimo periodo. Tuttavia l'art.14, comma 3, prevede che la richiesta al fisco di un 'certificato' sull'esistenza di contestazioni, se negativa (o se l'Amministrazione non provvede nei 40 giorni), ha pieno effetto liberatorio anche coi riguardo ai debiti del periodo d'imposta in corso alla data della cessione. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dei principi di cui agli artt. 14 commi 1-3, rigettando le censure del ricorrente. Restano salve le eccezioni di cessione in frode (art.14, comma 4 e segg.), di competenza dell'Amministrazione con onere probatorio a suo carico.
Norme richiamate
commi 1-3 (responsabilita' del cessionario per l'anno della cessione e i due precedenti; certificato dell'Amministrazione che se negativo ha pieno effetto liberatorio)
L'art.14 stabilisce una responsabilità speciale e piu' ampia del cessionario per i debiti tributari dell'ultimo triennio rispetto all'art.2560 c.c., ma riconosce al cessionario il rimedio del certificato negativo che libera da responsabilità anche per l'anno in corso alla cessione; il certificato produce effetto liberatorio anche se l'Amministrazione omette di rispondere entro 40 giorni o lo rilascia tardivamente.
cod. civ., art. 2560, secondo comma
disciplina generale della responsabilità del cessionario nei confronti dei creditori in base alle scritture contabili
La norma generale richiede che l'obbligazione risulti dalle scritture contabili; l'art.14 d.lgs.472/1997 e' norma speciale che deroga a questo principio per i crediti erariali, estendendo la responsabilità del cessionario ma con limiti (valore del ramo) e tutele (certificato, eccezione di frode).
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
regola termini per istanza di trattazione orale (richiamata per inammissibilità dell'istanza tardiva)
Norma procedurale impiegata per dichiarare inammissibile l'istanza di trattazione orale per tardivita'.
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3
motivo di ricorso in cassazione per violazione e falsa applicazione della legge
Fondamento formale del ricorso per cui venivano dedotte violazioni di norme sostanziali (art.14 e art.2560); la Corte ha rigettato il motivo ritenendo corretta l'interpretazione dell'art.14.
art. 14, comma 4 e comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
previsioni antielusive e tutela in caso di cessione in frode
La responsabilità del cessionario si estende senza le limitazioni ordinarie se la cessione è in frode ai crediti tributari; la prova della frode grava sull'Amministrazione.
Circ. Min. Economia e Finanze n. 180/1998
indicazione amministrativa sull'ambito del certificato (includere violazioni commesse nell'anno della cessione)
L'Amministrazione stessa ritiene che nel certificato debbano essere enunciate anche le violazioni commesse nell'anno della cessione o nel biennio precedente, ancorché non vi sia ancora l'atto di contestazione.
Massime di principio
- Prima della cessione di azienda il cessionario deve chiedere il certificato all'Amministrazione (art.14, comma 3 d.lgs.472/1997): un certificato negativo libera pienamente anche rispetto ai debiti relativi all'anno di cessione e ai due precedenti.
- Se l'Amministrazione non risponde entro 40 giorni dalla richiesta, l'omissione ha efficacia equivalente al certificato negativo e quindi produce effetto liberatorio per il cessionario.
- La responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda o del ramo trasferito; non è illimitata.
- In caso di trasferimento in frode ai crediti tributari (art.14, comma 4) la tutela del cessionario viene meno: l'Amministrazione deve provare la frode.
- L'art.14 d.lgs.472/1997 è norma speciale rispetto all'art.2560 c.c.: per i crediti erariali la opponibilità non dipende dalle scritture contabili ma da quanto risulti all'Amministrazione, salvo i limiti e le tutele previste dalla legge speciale.
- Prassi consigliata: conservare copia della richiesta e del certificato; specificare nella richiesta che si vuole la verifica anche per il periodo d'imposta in corso; agire tempestivamente perché la tutela del certificato è condizionata alla diligente iniziativa del cessionario.
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