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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9094/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

TV COMPOUND chiedeva il rimborso di eccedenze IRPEG e IRES (periodi 1990-1991) derivanti da crediti d'imposta trasferiti con la cessione di azienda. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo che i crediti erano già stati utilizzati in compensazione da altra società nell'ambito di un accordo transattivo, e che la cessione non era opponibile all'Amministrazione per mancata notifica. Il ricorso in cassazione deduceva, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 2559 c.c. (e degli artt. 43-bis citati), sostenendo che la cessione dei crediti inerenti all'azienda si perfeziona, ai sensi dell'art. 2559 c.c., con l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese e diventa opponibile al debitore anche senza notifica; inoltre contestava che l'Amministrazione potesse invocare buona fede se l'iscrizione risultava nei pubblici registri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha ritenuto applicabile l'art. 2559 c.c.: la cessione dei crediti inerenti all'azienda è efficace nei confronti del debitore dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica. Ha escluso che la presunta disciplina speciale dei crediti tributari potesse imporre l'onere di una notifica separata nell'ipotesi di trasferimento d'azienda. La Corte ha inoltre ritenuto incompatibile con la pubblicità legale la tesi della buona fede dell'Amministrazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 7.500,00 oltre € 200,00 per rimborso forfetario, più la percentuale indicata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 2559 cod. civ.

    La Corte interpreta l'art. 2559 c.c. nel senso che la cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta ha effetto nei confronti del debitore, pur in mancanza di accettazione o di notifica, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese; tale efficacia vale anche con riferimento ai crediti tributari.

  • art. 43-bis del d.P.R.

    art. 43-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602 (citato dalla ricorrente) e art. 43-bis del d.P.R. n. 633/1972 (evocato dalla difesa dell'Agenzia)

    La Corte osserva che eventuali discipline speciali sulla circolazione dei crediti tributarî non possono derogare al regime dell'art. 2559 c.c. in ordine agli effetti della cessione operata per effetto della cessione d'azienda: la specialità non giustifica l'imposizione di una notifica separata all'Amministrazione per far valere l'effetto legale della trascrizione.

  • artt. 24 e 111 Cost.; artt. 112 e 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    artt. 24 e 111 Cost., 112 e 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma secondo, num. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (menzionati nel ricorso)

    Queste norme sono state invocate dalla ricorrente (censura di nullità/violationi costituzionali e processuali), ma la Corte non ha ritenuto necessario esaminare nel merito tali censure dopo aver accolto i primi due motivi; restano assorbite.

Massime di principio

  • La cessione di azienda trasferisce automaticamente anche i crediti inerenti all'azienda: ai sensi dell'art. 2559 c.c., tale trasferimento è opponibile al debitore dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, senza necessità di notifica separata.
  • La pubblicità legale dell'iscrizione nel registro delle imprese esclude l'alibi della mancata conoscenza da parte della controparte: l'Amministrazione non può invocare la propria "buona fede" quando il trasferimento risulta dai pubblici registri.
  • Regime speciale dei crediti tributari (es. norme su circolazione o compensazione) non prevale automaticamente sull'efficacia legale prevista dall'art. 2559 c.c. in caso di trasferimento d'azienda; eventuali norme speciali vanno interpretate senza sovvertire la funzione della pubblicità legale.
  • In operazioni di acquisto d'azienda, l'acquirente dovrebbe verificare e annotare tempestivamente l'iscrizione nel registro delle imprese e conservarne evidenza per opponibilità verso l'Amministrazione; il cedente dovrebbe curare garanzie contrattuali per il rischio di compensa zioni effettuate precedentemente.
  • Per l'Amministrazione e per gli intermediari fiscali, prima di procedere a compensazioni o annullamenti di crediti, è necessario consultare i registri e gli atti pubblici per evitare di estinguere indebitamente debiti verso soggetti che risultano acquisti di crediti tramite cessione d'azienda.

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