Cassazione Civile, Sentenza n. 9065/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia ereditaria relativa alla successione di Pedone Salvatore (deceduto il 31/03/2014). Il defunto aveva redatto un testamento olografo con nomina ereditaria a favore di D'Elia Michele e La Manna Lucia; i ricorrenti (germani e zie) dedussero l'invalidità del testamento per incapacità legale del testatore (era stato dichiarato interdetto anteriormente) e chiesero l'apertura della successione legittima e la restituzione dell'immobile detenuto dalla La Manna. In primo grado il Tribunale dichiarò invalido il testamento e aprì la successione legittima; la Corte d'Appello di Lecce respinse l'appello della La Manna confermando che gli attori avevano dimostrato la qualità di eredi (anche per presunzioni e dalla documentazione anagrafica) e che i beni facevano parte del patrimonio del de cuius (anche in base a visure catastali). La La Manna propose ricorso per cassazione con tre motivi: mancata prova della qualità di eredi da parte degli attori (onere probatorio), insufficiente/errata prova della titolarità dei beni (il Tribunale avrebbe attribuito rilevanza al testamento laddove questo non menzionava i beni) e censura sull'uso delle visure catastali come prova sufficiente della proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) la Corte d'Appello si è conformata al principio secondo cui chi agisce come successibile ex lege deve dimostrare, con l'evidente probabilità, l'assenza di successibili di grado più prossimo; nel caso concreto gli attori avevano fornito prove e presunzioni idonee a dimostrare la loro qualità di eredi (premorienza dei congiunti più prossimi). (2) Quanto alla proprietà dei beni, la Corte ha confermato che nella petitio hereditatis l'onere probatorio è meno rigoroso che nella rivendicazione e che le visure catastali, integrate con la valutazione complessiva del giudice, possono essere idonee a provare che i beni facevano parte del patrimonio del de cuius alla data di apertura della successione. (3) La Corte ha inoltre escluso vizi insuperabili nella motivazione della sentenza impugnata, rilevando che il giudice d'appello ha integrato e precisato le ragioni. Perciò il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese a carico degli intimati per la loro mancata attività difensiva; è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per applicare l'obbligo di versamento di un contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente (ai sensi della normativa vigente).
Norme richiamate
art. 572 c.c.
Norma che individua i chiamati all'eredità ex lege; la Corte ha richiamato il principio che chi si dichiara successibile ex lege deve provare la propria qualità di erede e, con evidenza probabilistica, l'assenza di successibili di grado più prossimo.
art. 591 c.c.
Rif. generale alle regole sulla successione legittima; usata in combinato con art. 572 per definire la chiamata e la legittimazione ad agire.
art. 100 c.p.c.
Riferimento processuale generale citato nella motivazione relativa alle prove e presunzioni; non determinante nel merito della decisione.
art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione attinenti alla motivazione e alla fondatezza della domanda di rilascio: la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non dimostri errori di diritto tali da fondare la cassazione.
art. 533 c.c.
Disciplina l'azione di petizione ereditaria (petitio hereditatis); la Corte ha ribadito che questa azione richiede la prova della qualità di erede e che l'onere probatorio è meno rigoroso rispetto alla rivendicazione.
art. 1350 c.c.
Norma generale sui contratti formali (citata nella censura ma non centrale); la Corte non ha ritenuto che il caso richiedesse applicazioni particolari di questo articolo.
art. 948 c.c.
Richiamato per distinguere il regime probatorio della rivendicazione (rei vindicatio) - più rigoroso - dalla petitio hereditatis, dove possono essere utilizzate anche presunzioni e visure catastali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012)
Norma processuale fiscale che consente l'applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'onere a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nella petitio hereditatis l'attore deve provare la propria qualità di erede e che i beni facevano parte dell'asse ereditario alla data di apertura della successione; l'onere probatorio è meno rigoroso rispetto alla rivendicazione e può essere assolto anche con presunzioni e con visure catastali.
- Chi agisce come successibile ex lege deve dimostrare, almeno con l'evidente probabilità, l'inesistenza in vita di successibili di grado più vicino; non è richiesto un grado di certezza assoluta ma una convincente prova negativa anche desumibile da presunzioni.
- Le risultanze catastali possono costituire prova idonea, nel giudizio di petitio hereditatis, dell'appartenenza dei beni al patrimonio del de cuius, purché valutate nel contesto probatorio complessivo e non in sostituzione di altri elementi quando necessari.
- La valutazione sulla formazione delle prove e l'apprezzamento delle presunzioni compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se basata su motivazione logica e congrua; la Cassazione interviene solo per violazioni di diritto o vizi motivazionali gravi.
- Se il testatore era stato dichiarato interdetto prima della redazione del testamento, quest'ultimo è invalido per incapacità legale, con conseguente apertura della successione legittima.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, si applicano le norme sul contributo unificato aggiuntivo previste dalla legislazione vigente, salvo diverse determinazioni del giudice.
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