Cassazione Civile, Sentenza n. 9066/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia ereditaria nata da domanda di petizione ereditaria proposta da Baldassarre Moncada (poi proseguita dagli eredi) nei confronti di Vaccaro Francesco per far valere la qualità di figlio naturale e i conseguenti diritti successori derivanti dalla successione aperta nel 1944. Questione centrale: determinazione delle quote ereditarie (applicabilità dell'art. 574 c.c. nella formulazione previgente che attribuiva al figlio nato fuori dal matrimonio una quota pari alla metà del figlio legittimo, rispetto alla tesi della piena equiparazione successoria conseguente alla riforma della filiazione - legge n.219/2012 e D.Lgs. n.154/2013 art.104). Questioni secondarie: inclusione nella massa ereditaria di beni asseritamente alienati dal coerede (comprovati da atti di vendita del 1980 e 1990 prodotti tardivamente), obbligo di collazione di una donazione/antenuziale del 1926 e relative modalità (collazione per imputazione, valore alla data di apertura della successione), ammissibilità e limiti della prova (CTU, testi) e questioni processuali di preclusione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Vaccaro Francesco (cioè non ha riconosciuto l'applicazione esclusiva dell'art. 574 c.c. previgente a discapito della disciplina sopravvenuta), confermando la correttezza del principio di parificazione successoria in ragione della riforma della filiazione e della disciplina transitoria (D.Lgs. n.154/2013 art.104). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso incidentale (secondo motivo) degli eredi Moncada: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata operazione di collazione della donazione risultante dall'atto antenunziale del 3 aprile 1926 e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catania per il rinnovo delle operazioni peritali e per disporre la collazione per imputazione del valore della donazione (calcolato alla data di apertura della successione). Ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi incidentali (per doppia conforme o preclusione) e ha disposto che il giudice di rinvio regoli nuovamente le spese dei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
art. 574 c.c. (testo previgente)
previgente alla legge n.151/1975
Norma che riconduceva al figlio nato fuori dal matrimonio una quota successoria pari alla metà di quella del figlio legittimo; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità alla successione aperta nel 1944, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione della disciplina sopravvenuta nei termini indicati dal D.Lgs. n.154/2013
legge n. 219/2012
delega al Governo per eliminare ogni discriminazione tra i figli
Origina la riforma della filiazione volta alla completa equiparazione tra figli; ha posto la base per adeguare la disciplina successoria alla parità di trattamento
D.Lgs. n. 154/2013, art. 104
comma 6 (applicabilità alle petizioni ereditarie pendenti) e comma 8 (rinvio richiamato in motivazione)
Disciplina transitoria che, nel suo comma 6, estende alle cause di petizione ereditaria pendenti l'applicazione dell'art. 74 novellato e delle modifiche del libro secondo del codice civile; la Corte ha ritenuto che tale disposizione legittimi la retroattività necessaria per la parificazione successoria
art. 74 c.c. (novellato)
novellato dalla legge n.219/2012
Ridefinisce la nozione di parentela sulla base del vincolo di sangue, assicurando che soggetti divenuti parenti per effetto della riforma possano concorrere alla successione quando ricorrono i presupposti transitori applicabili
art. 566 c.c. (modificato)
disciplina della successione dei figli
Con la modifica è prevista la successione paritaria dei figli, eliminando i riferimenti alla diversa condizione di figlio naturale o legittimo
art. 535 c.c. e art. 533 c.c.
richiamati nella motivazione quanto alle regole di prova e azioni di petizione ereditaria
Regole procedurali e probatorie per le azioni in tema di successione: la mancata precisa allegazione dei beni e del corrispettivo e la tardiva produzione documentale determinano la non inclusione di determinati elementi nella massa ereditaria
art. 746, 747 c.c. e art. 742 c.c.
norme sulla collazione e valutazione delle liberalità
Fissano l'obbligo di collazione, l'imputazione e la determinazione del valore dei beni donati alla data di apertura della successione; la Corte ha disposto la collazione per imputazione della donazione antenunziale del 1926
Costituzione e giurisprudenza CEDU (artt. 8 e 14)
art. 8 (vita privata e familiare), art. 14 (divieto di discriminazione)
La giurisprudenza europea ha ritenuto discriminatorie le legislazioni che trattano peggio i figli nati fuori dal matrimonio; tali principi hanno giustificato l'adeguamento e la retroattività della disciplina nazionale per eliminare discriminazioni
Massime di principio
- Se la successione si è aperta in epoca anteriore alla riforma della filiazione ma la domanda di petizione ereditaria era pendente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.154/2013, il giudice applica la disciplina novellata (art.74 novellato e modifiche al libro secondo) per effetto dell'art.104 del D.Lgs. n.154/2013; conseguenza pratica: parificazione delle quote tra figli, senza applicazione dell'art.574 previgente.
- La retroattività delle norme di parificazione successoria è stata ritenuta giustificata dalla tutela di valori costituzionali e sovranazionali (art.30 Cost., principio di non discriminazione e giurisprudenza CEDU); pertanto, in controversie pendenti, i soggetti che acquisiscono stato di parente per effetto della riforma possono concorrere alla successione.
- Le prove decisive circa la composizione della massa ereditaria (titoli di provenienza, atti di vendita e corrispettivi) devono essere tempestivamente allegati e prodotti nei termini processuali: la tardiva produzione può determinare l'esclusione dalla massa e l'irricevibilità della prova, e non è sempre supplibile dall'attività del CTU.
- Il CTU non può, di regola, integrare o sostituire l'onere probatorio delle parti nell'accertamento di fatti principali non dedotti dalle parti (richiamo a principio di doppia conforme/nullità per consulenza su fatti non dedotti).
- Le donazioni effettuate dal de cuius (anche antenunziali) rientrano nell'istituto della collazione quando non esenti: l'obbligo di collazione grava anche sugli eredi che subentrano nella posizione dei coeredi donatari; la collazione può avvenire per imputazione e il valore si prende alla data di apertura della successione.
- In sede di rinvio il giudice dovrà spesso disporre nuove operazioni peritali per quantificare il valore delle liberalità soggette a collazione e ricalcolare le quote e la ripartizione delle somme, comprese le eventuali fruttificazioni.
- Le questioni di ammissibilità dei motivi di ricorso per Cassazione possono cadere per configurarsi come 'doppia conforme' (decisione di merito che si conforma a precedente) o per preclusione istruttoria; pertanto la cura nella fase di gravame e nella produzione documentale è cruciale.
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