Cassazione Penale, Sentenza n. 14272/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per truffa e truffa aggravata in concorso. Per Russo si denunciava insufficiente motivazione e violazione di legge riguardo alla valutazione della sua capacità di intendere e di volere, alla mancata considerazione della sua vulnerabilità psicologica e dell'ospedalizzazione in luglio, nonché la rilevanza della remissione della querela per il capo E). Per Ospedale si contestava la mancanza di prove del concreto conseguimento dell'ingiusto profitto e la genericità della motivazione sul concorso, oltre alla richiesta che i reati fossero dichiarati prescritti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non deducibili in questa sede. Ha ritenuto corretta la valutazione delle corti di merito: la remissione della querela per il capo E) non ha determinato l'estinzione del reato perché non risultava l'accettazione né la prova che Russo fosse stato posto in grado di conoscerla (quindi nessuna 'ricusa' rilevante); le prove indicano che Russo ha materialmente curato il rilascio e l'uso della carta prepagata su cui confluivano i bonifici e pertanto ha concorso efficacemente nei reati; la perizia e le risultanze processuali escludono profili di incapacità tali da esonerarlo dalla responsabilità, sebbene la sua personalità fragile sia stata considerata ai fini della pena. Quanto all'Ospedale, la Corte ha ricordato che il profitto illecito può essere conseguito anche da un terzo consapevole e che il nesso causale tra condotta e profitto è sufficiente per responsabilità concorrente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Utilizzata per qualificare l'aggravante della continuazione in presenza di una pluralità di truffe nello stesso disegno criminoso; la presenza di più vittime non ha reso irrilevante la remissione di una singola querela quando manchi l'accettazione
Norma del reato di truffa. La Corte ha confermato che le condotte descritte rientrano in tale fattispecie e che il concorso non richiede che chi commette l'atto fraudolento coincida con chi trae il profitto
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha applicato il principio secondo cui ciascun concorrente risponde per l'evento quando il suo contributo si è fuso causalmente con quello degli altri
Riguarda la remissione di querela e la sua efficacia estintiva: la Corte ha esaminato la remissione nel contesto e richiamato la necessità dell'accettazione o della mancanza di ricusa
Richiamato in relazione alla disciplina della remissione e della ricusa: la giurisprudenza indicata afferma che l'omessa comparizione del querelato, se posto in grado di conoscere la remissione, integra una mancata ricusa che può legittimare l'estinzione
Richiamato tra le norme oggetto di censura rispetto alla motivazione: attiene ai modi in cui il giudice deve motivare, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e congrua
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nella censura sulla motivazione e sulla valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto le valutazioni di merito non censurabili in cassazione
Citata nella contestazione relativa alla remissione di querela; ricorda i limiti procedurali della declaratoria di improcedibilità o estinzione
Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del PG; il PG ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 per ciascun ricorrente
Sez. U, Sentenza n. 27610 del 25/05/2011 (giurisprudenza)
Principio consolidato richiamato: l'omessa comparizione del querelato, se è stato posto a conoscenza della remissione o in grado di conoscerla, integra la mancanza di ricusa e giustifica l'estinzione del reato; la Corte ha applicato questo principio rilevando che non risultava che Russo fosse stato posto in grado di conoscere la remissione
Altra giurisprudenza citata (Sez. 2 e Sez. 5, pronunce di riferimento)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il profitto illecito può essere conseguito da un terzo consapevole e per i principi sul concorso di persone e sulla valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato solo se efficacemente manifestata e non ricusata; l'omessa comparizione del querelato può costituire "mancata ricusa" solo se è dimostrabile che il querelato è stato posto in condizione di conoscere la remissione
- La responsabilità per concorso richiede un contributo causalmente efficiente all'evento: la messa a disposizione e l'uso di strumenti (es. carta prepagata) su cui confluivano i pagamenti può costituire contributo sufficiente anche se il profitto è materialmente ottenuto da un altro
- Le contestazioni sulla capacità di intendere e di volere richiedono prove peritali e non possono prevalere sulle valutazioni delle corti di merito se queste si fondano su perizia e riscontri fattuali concreti
- In Cassazione non sono ammissibili doglianze che si limitino a rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito o che siano generiche: la suprema Corte sindaca questioni di diritto e vizi formali di motivazione, non semplici rivalutazioni del merito
- Ricorsi vaghi o privi di specificità sulle questioni probatorie o sulla prescrizione sono frequentemente dichiarati inammissibili; è necessario indicare con precisione i profili di illegittimità di diritto
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