Cassazione Penale, Sentenza n. 8730/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della parte della sentenza di patteggiamento che disponeva la confisca fino a concorrenza di euro 171.000 ex art. 644, comma 6, cod. pen. e della confisca ex art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.) per sproporzione (confisca di 216.664 euro). Il ricorrente deduceva: errore di calcolo nel determinare il profitto usurario, mancato computo delle restituzioni (cambiali del valore di 43.335 euro) che avrebbero ridotto l'ammontare confiscabile, omissione della capitalizzazione degli interessi e computo errato del mutuo di 121.000 euro nel reddito lecito, nonché insufficiente motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate, in gran parte, le censure sulla confisca per sproporzione ex art. 240-bis: le deduzioni difensive erano generiche e, paradossalmente, confermavano la presunzione legislativa di provenienza illecita del patrimonio. Quanto alla confisca ex art. 644, comma 6 (euro 171.000), la Corte ha rilevato che la sentenza non chiarisce se la rinuncia all'esecuzione delle cambiali costituisca una effettiva riduzione del profitto (lucro cessante) oppure una promessa necessitata; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a quella parte e ha rinviato al Tribunale di Como per un nuovo esame specifico e motivato su tale punto, confermando il resto del provvedimento.
Norme richiamate
Prevede la confisca obbligatoria del valore degli interessi o altri vantaggi usurari; opera anche in caso di patteggiamento. La somma confiscabile è commisurata al profitto effettivamente conseguito e va determinata con riferimento al lucro realizzato, tenendo conto di eventuali restituzioni che costituiscano reale perdita per l'imputato.
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356)
Consente la confisca per sproporzione tra redditi leciti e beni o denaro riconducibili all'imputato; si fonda su una presunzione che richiede una motivazione specifica e la possibilità per il soggetto di giustificare la provenienza lecita. La verifica non richiede valutazioni sul possibile 'potenziale' rendimento del capitale prestato, ma il confronto tra patrimonio e redditi leciti.
Regola il patteggiamento (giudizio abbreviato per applicazione della pena su richiesta); la confisca prevista dall'art. 644 comma 6 è applicabile anche in caso di patteggiamento.
Massime di principio
- Distinguere sempre le due forme di confisca: la confisca obbligatoria ex art. 644, comma 6 è parametrata al profitto usurario effettivamente conseguito; la confisca per sproporzione ex art. 240-bis mira a colpire ricchezze incompatibili con i redditi leciti e opera in presenza di una presunzione che il giudice deve motivare.
- Se la difesa invoca restituzioni (es. rinuncia a cambiali), il giudice deve accertare concretamente se tali atti abbiano determinato un effettivo danno economico per l'imputato (lucro cessante) o siano invece atti 'necessitati' o semplici promesse che non riducono il profitto.
- Nel calcolo del profitto usurario il giudice deve esporre chiaramente il metodo di quantificazione e decidere esplicitamente sul computo di rimborsi, crediti rinunciati o altri elementi che incidono sulla base confisca- bile.
- Per l'applicazione dell'art. 240-bis spetta al giudice valutare la sproporzione tra reddito lecito e patrimonio: la difesa deve proporre elementi specifici e prove della lecita provenienza per superare la presunzione; deduzioni generiche risultano inammissibili o inefficaci.
- Quando si contestano calcoli finanziari (es. capitalizzazione interessi, decorrenza dei flussi), la difesa deve proporre conteggi alternativi e la descrizione del criterio matematico; il giudice deve confrontare i conteggi e motivare perché sceglie un metodo piuttosto che un altro.
- Se entrambe le forme di confisca sono applicate congiuntamente, il giudice deve motivare specificamente il concorso delle misure e come ciascuna opera rispetto all'altra, evitando duplicazioni o eccessi.
- In caso di incertezza sulla natura economica di singoli atti (es. pagamento, estinzione mutuo, vendita, rinuncia a titolo di credito), è necessario un approfondimento istruttorio o una motivazione più analitica; altrimenti la cassazione può annullare e rinviare la parte relativa alla confisca.
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