Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33633/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Nola che non convalidò l'arresto dell'indagato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Si è denunciata violazione di legge (artt. 381, 382, 391, comma 4, cod. proc. pen.) in quanto l'arresto non avrebbe tenuto conto dello stato di quasi-flagranza: alla presenza della polizia la persona offesa appariva in lacrime, spaventata, con evidente agitazione, segni al volto e tracce ematiche riconducibili alle lesioni refertate; inoltre, per il reato di resistenza si rilevava che lo spintone agli agenti per darsi alla fuga costituisce l'elemento materiale del reato e la circostanza che l'indagato fosse incensurato è irrilevante ai fini della legittimità dell'arresto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando legittimo l'arresto rispetto ad entrambi i reati contestati. Motivazione essenziale: (1) in tema di quasi-flagranza l'assenza di percezione diretta dei fatti da parte della P.G. non esclude l'arresto se sussistono elementi idonei a far ritenere con alta probabilità la responsabilità (qui la vittima in lacrime, con segni al volto e tracce ematiche corrispondenti a lesioni refertate, la querela e l'uso di un casco come arma impropria); (2) nella convalida l'indagine riguarda la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza e non la valutazione della gravità indiziaria o della responsabilità dell'indagato; lo spintone rivolto agli agenti per darsi alla fuga integra la condotta di resistenza; lo stato di incensuratezza non ostacola la legittimità dell'arresto alla luce degli elementi raccolti.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 382

    del requisito previsto dall'art. 382, comma primo, della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima"

    La Corte interpreta il requisito della "sorpresa" in senso funzionale: non è necessaria la percezione diretta dei fatti, ma elementi idonei a far ritenere con alta probabilità la responsabilità nell'immediatezza del fatto (quasi-flagranza).

  • Codice di procedura penale, artt. 381, 386, 390, 391

    Richiamate le norme che disciplinano l'arresto facoltativo in flagranza/quasi-flagranza e i termini/procedura di convalida: il giudice verifica la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza senza valutare la responsabilità definitiva.

  • Codice penale, art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale)

    La Corte ritiene che uno spintone ai pubblici ufficiali finalizzato alla fuga rientri nell'elemento materiale della resistenza; tale condotta, se ravvisata nella immediatezza dagli operatori, legittima l'arresto facoltativo.

  • Codice penale, artt. 582, 585, 577 n.1 (lesioni)

    Le lesioni refertate (contusione della faccia, cuoio capelluto e collo, escoriazioni con prognosi di 15 giorni) con tracce ematiche e l'uso di un casco come arma impropria configurano una situazione idonea a fondare la quasi-flagranza e la rilevanza penale delle condotte contestate.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. d)

    La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. d) perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Massime di principio

  • La 'quasi-flagranza' si configura quando, nell'immediatezza del fatto, la polizia trova elementi (persona offesa visibilmente ferita, tracce riconducibili al reato, querela) che rendono altamente probabile la responsabilità: non è necessaria la percezione diretta dell'illecito.
  • Nella fase di convalida dell'arresto il giudice valuta la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria secondo il criterio della ragionevolezza e non procede a una valutazione di merito sulla responsabilità dell'indagato.
  • Una reazione fisica verso agenti (ad es. uno spintone finalizzato a darsi alla fuga) può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale e legittimare l'arresto operato in flagranza/quasi-flagranza.
  • Lo stato di incensuratezza dell'indagato non è, di per sé, ostativo alla convalida di un arresto se sussistono elementi immediati e gravi rilevati dalla polizia giudiziaria.
  • L'uso di un oggetto comune (es. casco da motociclista) come strumento di offesa può essere qualificato come arma impropria e aggravare la valutazione delle lesioni, rafforzando la legittimità dell'intervento in quasi-flagranza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.