Cassazione Penale, Sentenza n. 35674/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (sottrazione delle scritture contabili). Il ricorrente deduce due censure: (1) mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa valutazione dell'elemento soggettivo specifico (dolo specifico), sostenendo che la condotta fosse al più colposa; (2) erronea applicazione delle norme processuali (art. 603 c.p.p.) per avere i giudici rifiutato la rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia grafica sulla firma del contratto di leasing, rilevante secondo la difesa per dimostrare la mancata responsabilità del ricorrente nella distrazione del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alla contestazione relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B): la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per nuovo esame su quel specifico punto, perché la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sottrazione delle scritture contabili. Il resto del ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla perizia grafica sul contratto di leasing, ritenendola non necessaria alla luce degli altri elementi probatori che imputavano la distrazione del veicolo al ricorrente. Per effetto dell'annullamento limitato, la parte rimanente della sentenza (in particolare la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale) acquista autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Fondamenti di censura per la cassazione: vizio di motivazione (lett. e) e violazione di legge (lett. b) nelle parti della sentenza impugnate.
Norme sulla rinnovazione dell'istruttoria e sull'utilizzo di mezzi di prova nuovi; la Corte ha ritenuto che la perizia grafica richiesta non fosse necessaria perché irrilevante ai fini dell'accertamento della distrazione del bene.
art. 216, comma 1, lett. b) legge fallimentare
Secondo la giurisprudenza citata, la sottrazione/occultamento delle scritture contabili configura una fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, distinta dalla fraudolenta tenuta dei libri, che è reato a dolo generico.
Precisa che l'omessa tenuta della contabilità interna integra bancarotta documentale fraudolenta (e non semplice) quando l'omissione sia posta in essere con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori: ciò richiama la necessità di accertare lo scopo (dolo specifico).
Stabilisce che l'annullamento con rinvio limitato produce autorità di cosa giudicata sulle restanti parti della decisione non connesse al punto annullato; qui la condanna per bancarotta patrimoniale resta quindi definitiva.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Regola il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni per iscritto); il ricorso è stato trattato ai sensi di tale norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33114/2020 e altre)
La giurisprudenza di legittimità consolidata distingue sottrazione/occultamento (dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta (dolo generico) e viene richiamata quale parametro interpretativo applicato nella decisione.
Massime di principio
- Per il reato di bancarotta fraudolenta documentale derivante dalla sottrazione o occultamento delle scritture contabili è necessario dimostrare il dolo specifico: lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un profitto. La mera difficoltà nella ricostruzione patrimoniale (dolo generico) non è sufficiente.
- Quando la condotta materiale è la sottrazione delle scritture, il giudice deve motivare specificamente circa lo scopo della condotta (elemento soggettivo): la mancata motivazione su tale punto è motivo di annullamento con rinvio.
- Le richieste istruttorie (es. perizia grafica) vanno valutate in base alla loro rilevanza probatoria rispetto alla ricostruzione complessiva: la prova è necessaria solo se può incidere concretamente sull'accertamento della responsabilità.
- L'annullamento limitato con rinvio determina l'autorità di cosa giudicata sulle altre parti della sentenza non connesse al punto annullato; in pratica l'impugnazione parziale può lasciare ferme altre condanne.
- In casi di contestazione su firme o documenti, la difesa deve indicare con precisione gli elementi probatori che rendono necessaria la rinnovazione (non bastano contestazioni generiche), altrimenti la richiesta può essere ritenuta inidonea a mutare l'esito processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35307/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35308/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35315/2022 del 22/09/2022
- Sentenza penale · 22 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35318/2022 del 22/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →