Cassazione Penale, Ordinanza n. 14308/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per evasione dagli arresti domiciliari. Dal testo emerge che la difesa contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, sostenendo che non fosse sufficientemente dimostrato l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano manifestamente infondate e ripetitive di doglianze già proposte in appello e già adeguatamente confutate. Ha inoltre valorizzato il dato fattuale del protratto controllo della polizia giudiziaria, durante il quale gli operanti avevano ripetutamente bussato al portone e persino telefonato al cellulare dell'imputato senza ricevere risposta, ritenendo corretta l'inferenza dell'allontanamento non autorizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che denunciavano vizi di motivazione, travisamento e violazione di legge, osservando che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla durata ed efficacia del controllo e che, secondo giurisprudenza consolidata, in tema di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari può essere desunto anche dalla mancata risposta, per un apprezzabile lasso di tempo e con modalità insistenti, agli stimoli provenienti dalla polizia giudiziaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto contestato è ricondotto al reato di evasione dagli arresti domiciliari; la Corte richiama il principio per cui l'allontanamento può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, come la mancata risposta alle reiterate sollecitazioni della polizia giudiziaria.
I motivi di ricorso fondati su vizi di motivazione, travisamento e violazione di legge sono stati ritenuti manifestamente infondati e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate in appello.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento non autorizzato può essere desunto in via indiziaria dalla mancata risposta dell'imputato, per un tempo apprezzabile e con modalità insistenti, ai ripetuti tentativi di contatto della polizia giudiziaria.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di fatto o di motivazione già dedotte e confutate nei precedenti gradi, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- Quando la motivazione della sentenza di merito dia conto in modo coerente della durata e dell'efficacia del controllo eseguito dagli operanti, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione probatoria del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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