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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31731/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza diretta a ottenere la detenzione domiciliare o, in subordine, l'affidamento in prova al servizio sociale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato soprattutto la gravità dei reati, alcuni risalenti, senza considerare adeguatamente il periodo di detenzione, la regolare condotta carceraria, la disponibilità di un'attività lavorativa e l'idoneità del domicilio; ha inoltre osservato che il mancato completamento dell'osservazione scientifica della personalità non era a lui imputabile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario e il vizio di motivazione, lamentando che il rigetto della detenzione domiciliare fosse stato motivato insieme a quello dell'affidamento in prova, senza una valutazione autonoma delle diverse caratteristiche dei due istituti. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse considerato la possibilità di ridurre ulteriormente la pena inflitta con rito abbreviato e che ciò avesse impedito di determinare correttamente il perimetro di ammissibilità dell'istanza. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il Tribunale aveva esaminato la disponibilità dell'alloggio, la possibilità di lavorare, la condotta regolare e l'ammissione di responsabilità, ma aveva ritenuto tali elementi non sufficienti, considerati i gravi reati commessi di recente, la mancata conclusione dell'osservazione scientifica della personalità e la mancata adesione a progetti ex art. 13-bis dell'ordinamento penitenziario. Il Tribunale aveva quindi ritenuto non formulabile una prognosi positiva di affidabilità e non recidivanza e necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. La Corte ha escluso sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, pur essendo differenti la finalità e il grado di afflittività dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, l'assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e non recidivanza può giustificare il rigetto di entrambe le misure, sicché una motivazione fondata su tale elemento comune è idonea a sorreggere il diniego anche della detenzione domiciliare. Quanto al terzo motivo, ha osservato che il ricorrente non aveva indicato in che modo la mancata considerazione dell'eventuale riduzione della pena avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa con finalità prevalentemente rieducative e di reinserimento sociale; la concessione richiede una prognosi favorevole sull'affidabilità del condannato e sulla prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina la detenzione domiciliare, misura alternativa alla detenzione carceraria caratterizzata da una forma di autocustodia; anche per essa l'assenza di una prognosi favorevole di affidabilità e non recidivanza può giustificare il rigetto.

  • art. 13-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    La mancata adesione a progetti previsti dalla norma è stata considerata, insieme agli altri elementi, nel giudizio negativo sulla prognosi di affidabilità e di non recidivanza.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede la possibilità di un'ulteriore riduzione della pena inflitta con rito abbreviato; la doglianza sulla mancata considerazione di tale riduzione deve indicare la concreta rilevanza dell'omissione sulla decisione relativa alla misura alternativa.

Massime di principio

  • Nella valutazione della richiesta di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza deve considerare gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi, ma può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria quando il quadro complessivo non consenta una prognosi positiva di affidabilità e di non recidivanza.
  • La regolare condotta carceraria, la disponibilità di un alloggio e di un'attività lavorativa, l'ammissione di responsabilità o altri elementi favorevoli non impongono di per sé la concessione della misura alternativa, se il loro peso è ritenuto recessivo rispetto agli ulteriori elementi negativi risultanti dall'osservazione della personalità e dalla storia criminale recente.
  • La gravità del reato o i precedenti non possono costituire, isolatamente considerati, ragioni automaticamente ostative alla concessione dell'affidamento in prova; tuttavia, possono concorrere con gli altri dati del caso concreto a fondare una prognosi negativa e la necessità di un'ulteriore osservazione.
  • Affidamento in prova e detenzione domiciliare hanno natura e finalità differenti, ma condividono il requisito sostanziale della verifica dell'affidabilità del condannato e della capacità di prevenire la commissione di nuovi reati; pertanto, l'assenza di una prognosi favorevole può sorreggere il rigetto di entrambe le istanze, anche mediante una motivazione comune fondata su tale elemento.
  • La detenzione domiciliare non elimina lo stato detentivo, ma sostituisce la custodia in istituto con una forma di autocustodia presso il domicilio o altro luogo idoneo; l'affidamento in prova, invece, è orientato principalmente al reinserimento sociale attraverso prescrizioni e attività trattamentali.
  • La censura relativa alla mancata applicazione di una riduzione di pena è inidonea a incidere sulla legittimità del rigetto di una misura alternativa se il ricorrente non dimostra in concreto che la diversa quantificazione della pena avrebbe modificato i presupposti o l'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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