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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07756/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado. La vicenda concreta riguarda due omesse dichiarazioni fiscali, riferite agli anni d'imposta 2014 e 2015, commesse secondo l'accusa in qualità di legale rappresentante di una società, in presenza di operazioni imponibili superiori alla soglia penalmente rilevante. I motivi di ricorso censuravano: 1) la conferma della responsabilità penale, sostenendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando, in particolare, la prosecuzione dell'attività d'impresa dopo l'assunzione della carica; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena per la continuazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ritiene i primi due motivi manifestamente infondati perché mirano a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità; rileva inoltre che i giudici di merito avevano motivato in modo razionale sia sulla sussistenza degli obblighi dichiarativi in capo al legale rappresentante sia sulla dosimetria della pena, valorizzando gravità, reiterazione della condotta, danno erariale e precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero manifestamente infondate, perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e perché la motivazione della sentenza impugnata era coerente e razionale sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    integra il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale; la responsabilità è stata confermata per due episodi riferiti a omesse dichiarazioni relative a imposte dirette e IVA

  • art. 81 c.p.

    richiamato ai fini dell'aumento di pena per la continuazione, ritenuto giustificato dalla gravità e ripetizione nel tempo della condotta

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, motivato da danno economico all'Erario e precedenti penali

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e coerente.
  • In tema di omessa dichiarazione fiscale, l'obbligo dichiarativo grava sul soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante della società, a prescindere dalle contestazioni difensive sulla durata concreta dell'attività d'impresa, se il giudice di merito ha accertato la persistente riferibilità dell'obbligo al soggetto agente.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione quando si limiti a contrapporre valutazioni di merito diverse da quelle già esaminate dai giudici di merito, i quali abbiano fornito una motivazione non illogica sul diniego delle attenuanti generiche e sull'aumento per continuazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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