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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04089/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1994 e chiedevano la condanna solidale delle amministrazioni statali al risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione degli specializzandi. In primo grado una delle domande fu dichiarata inammissibile per difetto di interesse e le altre furono rigettate; in appello il rigetto fu confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due ricorsi separati, da un lato la violazione della disciplina eurounitaria e interna sul risarcimento da inadempimento delle direttive, sostenendo che la legge del 1999 non poteva incidere né sulla misura del danno né sul dies a quo della prescrizione e che la decorrenza non poteva iniziare prima del consolidarsi delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e richiamato osservazioni della Commissione europea in altro procedimento. Dall'altro lato, con riferimento alla posizione di una singola ricorrente, hanno censurato la pronuncia di merito per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa o contraddittoria motivazione, sostenendo che la domanda doveva comunque essere accolta o come risarcitoria o come domanda di pagamento della remunerazione, oppure quanto meno come indebito arricchimento. Un ulteriore motivo ha contestato la mancata compensazione delle spese e la loro liquidazione, ritenuta eccessiva e comprensiva della fase decisionale nonostante l'assenza di note e discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento il principio per cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999; ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo possano impedire la decorrenza della prescrizione e ha reputato manifestamente infondata l'istanza di rinvio pregiudiziale. Quanto alla posizione della singola ricorrente, ha rilevato che i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata anche sul rilievo che la medesima aveva già diritto alla borsa di studio e non poteva dolersi del mancato riconoscimento nei confronti delle amministrazioni convenute, oltre che sulla carenza di specificità del motivo di gravame rispetto al difetto di legittimazione passiva affermato in primo grado. È stato infine ritenuto inammissibile anche il motivo sulle spese, trattandosi di valutazioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e comunque di liquidazione contenuta nei parametri tariffari applicabili. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché le amministrazioni non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che le censure non superano il vaglio di ammissibilità o non colgono la ratio decidendi.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 335 c.p.c.

    Giustifica la riunione dei ricorsi avverso il medesimo provvedimento.

  • art. 332 c.p.c.

    Per i litisconsorti facoltativi non notificati l'impugnazione è ormai preclusa, sicché non occorre l'ordine di notificazione.

  • art. 267 TFUE

    L'istanza di rinvio pregiudiziale è dichiarata manifestamente infondata, mancando un dubbio interpretativo rilevante.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    È il parametro normativo da cui la giurisprudenza fa decorrere la prescrizione decennale del diritto risarcitorio e che, secondo la Corte, esprime una aestimatio legislativa del danno.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamato come normativa di recepimento applicabile ai medici specializzandi per gli anni rilevanti; per la ricorrente singola, la Corte osserva che aveva già diritto alla borsa di studio.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    È menzionato quale disciplina successiva del trattamento economico degli specializzandi, non applicabile ai corsi anteriori ai differimenti richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che nel giudizio di merito vi fu discussione orale e deposito di note, rilevante per escludere la censura sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazioni del divieto di porle a carico della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione se non nei limiti stretti ammessi dalla giurisprudenza.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico e intelligibile; la confusa doglianza sulla posizione della singola ricorrente è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati nel ricorso, onere che la Corte reputa rispettato solo in parte ma comunque non decisivo.

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    Connesso all'onere di deposito e specificazione degli atti richiamati in ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Evocato come possibile vizio di motivazione apparente, ma ritenuto comunque non decisivo nel caso concreto.

  • art. 8, d.lgs. 257/1991

    La Corte d'appello lo ha richiamato per affermare che la ricorrente singola aveva già diritto alla borsa di studio dal relativo anno accademico.

  • art. 39, d.lgs. 368/1999

    Richiamato per chiarire che la disciplina del trattamento economico degli specializzandi successiva vale solo per gli iscritti dall'anno accademico 2006-2007 in poi.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, poiché da quel momento il danneggiato ha ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione interna.
  • Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'individuazione del legittimato passivo non impediscono il decorso della prescrizione quando il diritto è già azionabile e la lesione è percepibile; eventuali errori sul giudice competente possono essere rimediati con gli strumenti processuali previsti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inammissibile o infondato quando l'ordinamento interno e la giurisprudenza unionale già chiariscono la questione, senza residuare un dubbio interpretativo rilevante ai fini dell'effettività della tutela.
  • In cassazione la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con la specifica ragione posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • La contestazione delle spese processuali non può tradursi in un sindacato sul merito della valutazione discrezionale del giudice, salvo violazione dei limiti legali o motivazione manifestamente illogica; la liquidazione resta insindacabile se contenuta nei parametri tariffari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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