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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47260/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale (25/01/2024) e confermato dalla Corte d'appello, lamentando che nel calcolo delle pene da eseguire erano stati erroneamente esclusi alcuni periodi di liberazione anticipata già concessi dal Magistrato di sorveglianza. In particolare, contestava l'applicazione del limite previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che, se per il periodo di "pre-sofferto" il computo era stato correttamente operato, altrettanto avrebbe dovuto valere per i periodi di liberazione anticipata relativi alla carcerazione considerata nel cumulo, e che la Procura generale e la Corte territoriale avrebbero contraddittoriamente escluso detrazioni già riconosciute.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, nella formazione dei cumuli parziali, si devono computare le detrazioni e le liberazioni anticipate solo con riferimento ai periodi di detenzione correlati alla singola condanna e, per la sentenza del 30/06/2021, alla data dell'ultimo arresto (15/04/2015). La Corte ha confermato che occorre procedere a cumuli parziali con computo separato delle detrazioni per i reati commessi in tempi diversi e applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. in modo non unitario, ma prima ai cumuli parziali e poi al cumulo totale. Per questi motivi il provvedimento impugnato è stato considerato corretto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, nella determinazione delle pene da eseguire con cumulo, le detrazioni per custodia cautelare e le liberazioni anticipate si possono computare soltanto con riferimento ai periodi di carcerazione afferenti alla singola condanna; per la sentenza relativa a reati commessi fino ad aprile 2015, rileva la data dell'arresto del 15/04/2015 e le detrazioni vanno calcolate solo per i periodi successivi a tale data.

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore va applicato dopo la formazione dei cumuli parziali: le riduzioni per concorso di pene devono essere calcolate separatamente per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione e poi integrate nel cumulo totale, non in modo unitario alla fine.

  • art. 606, lett. c) e e) cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come generi di vizio (violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione), sono stati ritenuti ininfluenti: la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la normativa richiamata perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'art. 657, comma 4.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nella sentenza come norma sostanziale dei reati per i quali sono state irrogate le condanne; la temporalità dei reati rileva ai fini dell'individuazione dei periodi di carcerazione pertinenti per il cumulo e per il computo delle detrazioni.

Massime di principio

  • Quando vi sono condanne per reati commessi in tempi diversi, bisogna formare cumuli parziali e calcolare separatamente detrazioni e liberazioni anticipate per ciascun periodo temporale rilevante.
  • L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita il computo delle detrazioni e delle liberazioni anticipate ai periodi di detenzione correlati alla singola condanna: non è possibile imputare a una condanna successiva detrazioni relative a carcerazioni anteriori non pertinenti.
  • La data dell'arresto o la cessazione del periodo di commissione del reato indicata nella sentenza sono punti di riferimento per stabilire quali periodi di custodia cautelare e quali liberazioni anticipate possano essere detratti da una specifica pena.
  • Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. si applica ai cumuli parziali prima di essere considerato nel cumulo totale; non va applicato una sola volta al termine del calcolo come se le pene fossero state inflitte unitariamente.
  • In una situazione simile, per contestare l'esclusione di liberazioni anticipate occorre provare che il periodo di liberazione anticipata è effettivamente riferibile temporalmente alla singola condanna interessata dal cumulo.
  • Le doglianze di violazione di legge e di motivazione devono dimostrare concretamente l'erronea applicazione della norma (art. 657, comma 4) o l'assenza di motivazione del cumulo; la semplice asserzione di contraddizione non è sufficiente.

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