Cassazione Penale, Ordinanza n. 33226/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dalla bancarotta preferenziale e confermato la responsabilità per bancarotta semplice, rideterminando la pena dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta semplice. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, generici e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione del merito, senza specifiche censure di legittimità né compiuta denuncia di travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo analitico la responsabilità per bancarotta semplice, evidenziando che l'imputato, pur in presenza di uno stato di dissesto già maturato, ne aveva aggravato le conseguenze omettendo di richiedere il fallimento almeno all'esito dell'approvazione del bilancio 2010, con dolo. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la gravità del fatto, l'intensità del dolo e i numerosi precedenti penali dell'imputato, esercitando in modo congruo il proprio potere discrezionale. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione degli elementi di prova posti a base della motivazione della Corte di appello
attenuanti generiche: la loro concessione o esclusione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da motivare con riferimento agli elementi ritenuti prevalenti
fonte del delitto di bancarotta preferenziale, dalla cui imputazione l'imputato è stato assolto in appello
fonte del delitto di bancarotta semplice, per il quale è stata confermata la responsabilità
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata ai fini della possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
richiamata per affermare che non è consentito proporre in cassazione una mera richiesta di nuovo apprezzamento del fatto e della prova
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
richiamata per la regola secondo cui il giudizio sulle attenuanti generiche è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
richiamata per la regola secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e basata su elementi ritenuti significativi
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione solo proponendo una diversa lettura delle prove, salvo che sia specificamente dedotto e dimostrato un travisamento della prova.
- Il controllo di cassazione sulla sussistenza del reato non può risolversi in una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata offra una motivazione analitica e non illogica sugli elementi costitutivi del fatto e sull'elemento soggettivo.
- La bancarotta semplice può essere confermata quando il giudice di merito accerti che l'imputato, pur consapevole del dissesto, abbia aggravato la situazione omettendo di attivarsi per il fallimento nel momento dovuto, con dolo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica in modo congruo gli elementi ritenuti prevalenti, come gravità del fatto, intensità del dolo e precedenti penali, trattandosi di valutazione discrezionale non sindacabile se non per manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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