Cassazione Penale, Sentenza n. 7172/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/01/2023 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania che ha riconosciuto la continuazione tra reati di estorsione pluriaggravata giudicati con due sentenze in rito abbreviato, rideterminando la pena complessiva. Il giudice ha assunto come reato più grave quello giudicato nella prima sentenza e ha determinato la pena complessiva partendo dalla pena base indicata nella sentenza della Corte d'appello ridotta per il rito e sommando un aumento per i reati satellite (seconda sentenza) pari a due anni e 500 euro di multa. Il ricorrente ha denunciato violazione e erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e carenza motivazionale circa l'entità dell'aumento per la continuazione, sostenendo che l'incremento è sproporzionato rispetto ai parametri usati in altri processi collegati (es. Kronos e Carthago) dove gli aumenti per continuazione risultavano molto più contenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato il reato più grave, determinato la pena base e quantificato in modo distinto gli aumenti per i reati satellite, motivando adeguatamente in considerazione della modesta entità degli aumenti e della omogeneità delle condotte. La Corte ha inoltre escluso che il ricorrente possa ottenere parità di trattamento mediante confronto con provvedimenti adottati in contesti processuali distinti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la continuazione e la determinazione della pena complessiva: il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare gli aumenti per i reati satellite; la Corte rileva che, quando gli aumenti sono di modesta entità e inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite, l'onere motivazionale è attenuato.
Criteri per la determinazione della pena (criteri oggettivi e soggettivi): la motivazione della congruità della pena può limitarsi al richiamo ai criteri di cui all'art. 133 quando la pena è vicina al minimo edittale; al contrario, se il giudice si discosta dal minimo, deve specificare i criteri ritenuti rilevanti.
Prevede la riduzione di pena riconosciuta per il rito abbreviato; nel caso di specie la Corte prende atto che alcune delle pene considerate erano già ridotte ai sensi di tale norma.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte sottolinea che tale discrezionalità non è abusata quando gli incrementi per i reati satellite sono di esigua entità e adeguatamente motivati.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale disposizione per disporre il pagamento di Euro 3.000,00 da parte del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata in tema di valutazione della presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte evidenzia che non è emersa l'assenza di profili di colpa che giustifichi diversa statuizione sulle spese.
Massime di principio
- Il giudice che riconosce la continuazione deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e indicare gli aumenti per i reati satellite; la motivazione richiesta varia in funzione dell'entità dell'aumento.
- Quando gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità e inferiori al minimo edittale, l'onere motivazionale del giudice si attenua: può essere sufficiente una motivazione sintetica che indichi il rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Se il giudice si discosta dal minimo edittale o applica aumenti rilevanti, deve specificare i criteri oggettivi e soggettivi (art. 133 c.p.) che giustificano tale scelta, pena la possibilità di censura in sede di impugnazione.
- Il confronto comparativo con altre decisioni non è automaticamente decisivo: per ottenere pari trattamento è necessario dimostrare l'identità dei fatti, degli elementi probatori e del contesto processuale (stessa fase procedimentale e medesimi presupposti).
- In sede esecutiva il giudizio sulla continuazione può essere diverso da quello di merito: la posizione processuale (riconoscimento della continuazione in fase di cognizione vs riconoscimento in fase esecutiva) incide sulla legittimità dei diversi esiti sanzionatori.
- Le impugnazioni in Cassazione per carenza motivazionale saranno respinte se dal provvedimento emerge una motivazione non contraddittoria e logica, soprattutto quando gli incrementi sono di scarsa entità e la quantificazione rientra nei limiti di ragionevolezza.
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