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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4752/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della convalida, ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n. 401, del provvedimento del Questore che aveva imposto a carico del ricorrente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentarsi alla P.G. per anni 3 (ridotti a 2 dal G.I.P.). Il ricorrente deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, L. 401/1989 e difetto di motivazione circa la partecipazione agli scontri; la prova (fotogrammi) non consentirebbe di identificarlo con certezza; mancata valutazione della sua pericolosità personale; (ii) violazione dell'art. 13 Cost. e difetto di motivazione sulla necessità/urgenza e proporzionalità dell'obbligo di presentazione multipla (si sarebbe reso sufficiente il solo divieto di accesso, dato che il ricorrente è incensurato e la misura sarebbe eccessiva e vessatoria nelle modalità e nei tempi indicati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che il provvedimento del Questore e l'ordinanza di convalida del G.I.P. fossero adeguatamente motivate circa l'attribuibilità dei fatti al ricorrente, la gravità e le modalità violente della condotta e la pericolosità desumibile anche in assenza di precedenti. Ha confermato la legittimità dell'obbligo di presentazione, anche con ripetute presentazioni ("doppia presentazione"), quando le circostanze rendono concreta la possibilità di elusione e la misura risulti necessaria alla prevenzione. Nessuna prova è stata fornita che il provvedimento fosse già stato eseguito prima della convalida. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401

    L'art. 6 autorizza il Questore a disporre il divieto di accesso e, se necessario, l'obbligo di presentazione alla P.G.; la convalida giudiziale valuta la sussistenza del "fumus" e della pericolosità. La Corte conferma che l'obbligo di presentazione può essere imposto anche se non vi sono precedenti, sulla base di gravità e modalità dei fatti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il limite alla libertà personale per ragioni di urgenza richiede motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione quando vi è prossimità temporale tra i fatti e il provvedimento e la gravità degli eventi contestati.

  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti nella esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso deve indicare con sufficiente specificità i vizi impugnatori; la genericità è motivo di inammissibilità.

  • Codice di procedura penale

    Prevede l'onere delle spese per ricorsi dichiarati inammissibili e la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende; applicata per fissare in € 3.000,00 la somma a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    segnalate: Sez. 3, n. 3646/2013 (Tripodi); Sez. 3, n. 12351/2013 (Antonello); Sez. 3, n. 23958/2014 (Valeri); Sez. 3, n. 22256/2008 (Dal Pra')

    Tali precedenti chiariscono che: (a) la pericolosità può essere desunta dalla gravità e dalle modalità dei fatti anche per incensurati; (b) la "doppia presentazione" può essere legittima anche per trasferte; (c) l'onere probatorio circa l'esecuzione del provvedimento prima della convalida incombe sull'interessato.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento ex art. 6 L. 401/1989 richiede motivazione ma il giudice di legittimità sindaca solo la presenza di adeguata motivazione e non sostituisce il proprio apprezzamento al sindacato di merito; valutazioni sulla "pericolosità" fondate su gravità e modalità dei fatti sono insindacabili se motivate.
  • L'obbligo di presentazione alla P.G. può essere imposto anche in assenza di precedenti penali; la prognosi sulla pericolosità si basa su gravità, modalità e contesto (anche comportamenti di gruppo), non solo su precedenti personali.
  • La cosiddetta "doppia presentazione" (più ripetute firme durante la stessa manifestazione) è legittima quando sussistono concrete ragioni per evitare elusione, comprese trasferte raggiungibili in tempo dal soggetto; contestazioni teoriche circa la vessatorietà vanno provate concretamente.
  • Per contrastare un provvedimento urgente del Questore l'interessato deve fornire elementi concreti e ben specificati per dimostrare vizi o inesattezze: censure generiche sulla mancata identificazione o sproporzione della misura sono spesso insufficienti in Cassazione.
  • La necessità e l'urgenza del provvedimento possono essere desunte dalla prossimità temporale con i fatti e dalla gravità degli stessi; se il provvedimento non è stato eseguito prima della convalida, l'onere di provarne l'esecuzione grava sull'interessato.
  • In sede di impugnazione è utile allegare elementi probatori concreti (es. migliore valorizzazione dei fotogrammi, testimonianze, elementi che dimostrino l'irrilevanza della doppia presentazione per la specifica situazione logistica) per superare la soglia di genericità richiesta dalla Cassazione.

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