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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06470/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 luglio 2024. La vicenda riguarda una condanna per rapina aggravata, con contestazione della recidiva e del bilanciamento tra circostanze. Con il ricorso si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 628, comma 2, 61, comma 1, n. 5, 99, comma 4, 62-bis e 69 c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e della decisione di primo grado in un caso di doppia conforme. Le doglianze sulla responsabilità miravano inoltre a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità. Quanto alla recidiva e al giudizio di bilanciamento, la Corte osserva che la motivazione dei giudici di merito era sufficiente e coerente con i principi consolidati, essendo la recidiva sintomatica di maggiore pericolosità sociale e rientrando il bilanciamento in una valutazione discrezionale non sindacabile se non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto di contestazione; non è stata discussa nel merito, ma solo rispetto alle censure di legittimità ritenute generiche.

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    Aggravante contestata; la Corte rileva che i giudici di merito ne avevano già motivato adeguatamente il riconoscimento.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ribadisce il principio secondo cui la recidiva è sintomatica di una maggiore pericolosità sociale del prevenuto.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche oggetto di doglianza, senza emergere una specifica autonoma valutazione di merito da parte della Cassazione.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze; la Corte afferma che tale valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se motivata e non arbitraria.

  • art. 581 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro sufficiente per sorreggere la valutazione di equivalenza nel giudizio di bilanciamento, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con le concrete rationes decidendi della sentenza impugnata; in caso di doppia conforme, la genericità si apprezza anche come mancata correlazione con le motivazioni di entrambi i giudici di merito.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La recidiva può essere valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale dell'imputato, se la motivazione dei giudici di merito è congrua e coerente con i principi di diritto.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica; può essere adeguatamente motivato anche richiamando uno solo dei parametri dell'art. 133 c.p.
  • La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già respinte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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