Cassazione Penale, Ordinanza n. 06470/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 luglio 2024. La vicenda riguarda una condanna per rapina aggravata, con contestazione della recidiva e del bilanciamento tra circostanze. Con il ricorso si deducevano violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 628, comma 2, 61, comma 1, n. 5, 99, comma 4, 62-bis e 69 c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e della decisione di primo grado in un caso di doppia conforme. Le doglianze sulla responsabilità miravano inoltre a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità. Quanto alla recidiva e al giudizio di bilanciamento, la Corte osserva che la motivazione dei giudici di merito era sufficiente e coerente con i principi consolidati, essendo la recidiva sintomatica di maggiore pericolosità sociale e rientrando il bilanciamento in una valutazione discrezionale non sindacabile se non manifestamente illogica.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto di contestazione; non è stata discussa nel merito, ma solo rispetto alle censure di legittimità ritenute generiche.
Aggravante contestata; la Corte rileva che i giudici di merito ne avevano già motivato adeguatamente il riconoscimento.
Norma sulla recidiva; la Corte ribadisce il principio secondo cui la recidiva è sintomatica di una maggiore pericolosità sociale del prevenuto.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche oggetto di doglianza, senza emergere una specifica autonoma valutazione di merito da parte della Cassazione.
Richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze; la Corte afferma che tale valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se motivata e non arbitraria.
La mancanza di specificità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.
Richiamato quale parametro sufficiente per sorreggere la valutazione di equivalenza nel giudizio di bilanciamento, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con le concrete rationes decidendi della sentenza impugnata; in caso di doppia conforme, la genericità si apprezza anche come mancata correlazione con le motivazioni di entrambi i giudici di merito.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La recidiva può essere valorizzata come indice di maggiore pericolosità sociale dell'imputato, se la motivazione dei giudici di merito è congrua e coerente con i principi di diritto.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica; può essere adeguatamente motivato anche richiamando uno solo dei parametri dell'art. 133 c.p.
- La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già respinte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
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