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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13034/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 24/05/2023 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di 8 mesi e 27 giorni (per traffico di influenze continuato), ammettendo invece il ricorrente alla detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva: 1) valutazione eccessiva del curriculum giudiziario, con rilievo di fatti in parte depenalizzati e di condotte di scarsa offensività e datate; 2) errata indicazione di pendenze processuali che in realtà si erano concluse favorevolmente; 3) travisamento o trascuratezza del contenuto favorevole della relazione UEPE del 22/05/2023. In sintesi, si contestava la motivazione del Tribunale che avrebbe indebitamente precluso l'affidamento in prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, basata sul negativo profilo personale del ricorrente (numerosi precedenti, procedimenti recenti e, in particolare, una condanna di primo grado a 5 anni e 4 mesi), nonchè sull'atteggiamento di minimizzazione rispetto al disvalore delle condotte, riscontrato anche nella relazione UEPE (testualmente rilevato che il Gennuso "sottovaluta la gravità della condotta antigiuridica"). La Corte ha inoltre confermato che, ove non sia riscontrato un sufficiente processo di emenda, è legittimo preferire la detenzione domiciliare all'affidamento in prova. Perciò il provvedimento impugnato è stato mantenuto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (affidamento in prova al servizio sociale)

    L'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; la concessione dipende da una valutazione prognostica basata sulla personalità e sulla condotta successiva al reato. Il giudice deve valutare la natura dei reati, precedenti e pendenti ma anche la condotta post-fatto; se l'emenda non è sufficientemente avviata, può comunque essere disposta la detenzione domiciliare a condizione che sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiama i limiti di pena e i titoli di reato che possono influenzare l'ammissibilità delle misure alternative; serve a spiegare perché, in presenza di determinati limiti, si può optare per misure meno trattamentali e più contenitive (es. detenzione domiciliare).

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola la presentazione e la formulazione del motivo in ricorso per cassazione; la Corte ha dato atto della deduzione del ricorrente nei limiti prescritti.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente se il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso del Gennuso.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi favorevole fondata su comportamenti successivi al reato: la sola partecipazione ad attività riparative non è automaticamente decisiva se persiste un atteggiamento di minimizzazione del fatto.
  • I precedenti penali e le pendenze, specie se comprendono condanne di una certa gravità o procedimenti recenti con esiti negativi, possono legittimamente precludere l'affidamento e indurre il giudice a optare per la detenzione domiciliare.
  • La valutazione sulla scelta della misura alternativa (affidamento vs detenzione domiciliare) è discretionaria e difficilmente censurabile in cassazione, purché la motivazione sia adeguata e coerente con gli elementi istruttori.
  • La relazione dell'UEPE è elemento rilevante ma non vincolante: la sua interpretazione compete al giudice di merito e la semplice censura interpretativa in cassazione è insufficiente se il giudice ha motivato il proprio apprezzamento.
  • Per migliorare le probabilità di ottenere misure alternative, il ricorrente dovrebbe dimostrare chiaramente elementi concreti di emenda (consapevolezza del disvalore, comportamento costante di riparazione, assenza di rischi di recidiva) e fornire documentazione sulle pendenze effettivamente concluse favorevolmente.
  • In sede di impugnazione è utile contestare specificamente eventuali errori fattuali o travisamenti probatori (es. indicazione errata di pendenze), fornendo prove documentali precise; la mera argomentazione di diverso apprezzamento dei fatti raramente basta.

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