Cassazione Penale, Ordinanza n. 28961/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di falsità in uso di documento/atto e di falsa attestazione personale. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., censurando il mancato apprezzamento dei relativi presupposti. Ha inoltre lamentato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. La Corte rileva che questa seconda doglianza era nuova, poiché non proposta in appello né richiesta nelle conclusioni, e che il primo motivo si limitava a riprodurre censure già vagliate dal giudice di merito ed era comunque aspecifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente diretto a sollecitare una nuova valutazione di questioni già esaminate in appello, oltre che privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Quanto alla sospensione condizionale della pena, ha escluso la proponibilità della censura in cassazione perché questione mai dedotta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come una delle fattispecie per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di merito.
È richiamato come una delle fattispecie per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei precedenti gradi di merito.
La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è ritenuta non scrutinabile in cassazione quando ripropone questioni già vagliate dal giudice di merito e comunque deve essere specifica.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente sviluppati; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del motivo.
La questione sulla sospensione condizionale della pena è dichiarata inammissibile perché nuova, non avendo formato oggetto di appello o di conclusioni in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: occorre indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura, in modo da consentire alla Corte di coglierne immediatamente il contenuto e svolgere il controllo richiesto.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito, e in particolare non inserite nei motivi di appello o nelle conclusioni, non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- La mancata specificità del motivo e la proposizione di questioni nuove determinano l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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