Cassazione Penale, Sentenza n. 48873/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava quattro motivi: 1) nullità per omessa notifica al difensore della data di rinvio dell'udienza dopo istanza per legittimo impedimento (presunta lesione del diritto di difesa); 2) violazione per deposito della sentenza oltre i 90 giorni fissati dalla Corte senza proroga; 3) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti previste dagli artt. 625 nn. 2 e 7 c.p. e alla recidiva (contestata la valutazione dell'uso di "mezzo fraudolento" e la mancata esclusione della recidiva); 4) mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita invece che ricettazione/furto aggravato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul merito dei singoli motivi: 1) il primo è infondato perché il rinvio era stato disposto in udienza a data fissa a seguito dell'omessa notifica alla persona offesa e l'avviso è stato comunque recepito oralmente dal difensore sostituto presente; le lamentate indicazioni di cancelleria e la mancata consultazione del fascicolo non sono state provate. 2) il deposito fuori termine non determina la nullità della sentenza e non vizia la motivazione; incide solo sugli adempimenti di cancelleria e sulla decorrenza dei termini di impugnazione. 3) il motivo sulle aggravanti è inammissibile per difetto di specificità e per mancata effettiva censura della valutazione sulla recidiva. 4) il motivo sulla riqualificazione è generico e non confronta puntualmente le massime giurisprudenziali con il caso di specie. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nella sentenza di merito come fattispecie collegata; il fatto è comunque stato riqualificato in ricettazione nel corso del processo di merito.
art. 625 cod. pen., nn. 2 e 7 (circostanze aggravanti)
Le circostanze aggravanti contestate (uso di mezzi fraudolenti e modalità aggravanti) sono state valutate dal giudice di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Limita l'oggetto del ricorso; la Corte richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso richiamando la normativa sugli ambiti del gravame.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma processuale eccezionale richiamata per ammettere la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale ai fini dell'udienza di cassazione; nella causa il pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità.
art. 544, comma 3, c.p.p. (termine per il deposito della sentenza)
Il giudice fissa il termine per il deposito della sentenza; la Corte afferma che il mancato rispetto di tale termine non comporta la nullità del provvedimento.
Norma collegata agli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito della sentenza; la Corte ricorda che il ritardo incide su tali adempimenti.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. (decorrenza termini per impugnare)
Il termine per proporre impugnazione decorre anche in relazione al deposito; il ritardo nel deposito può incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione ma non determina nullità.
art. 591, comma 4, c.p.p. (inammissibilità per difetto di specificità)
Permette la declaratoria di inammissibilità dei motivi di impugnazione che non espongono specificamente le ragioni di gravame; la Corte ha ritenuto inammissibili motivi generici o non adeguatamente specificati.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e ammende per ricorso infondato)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o imprudente; la Corte ha applicato tale norma determinando una somma di euro 3.000.
Massime di principio
- Se un'udienza è rinviata in udienza a data fissa (rinvio a udienza fissa), l'assenza di notifica formale al difensore originario non determina automaticamente una nullità se l'avviso è stato comunicato oralmente in udienza e/o recepito da un difensore sostitutivo presente.
- Il deposito della sentenza oltre il termine fissato dal giudice incide sugli adempimenti di cancelleria e sui termini di impugnazione ma non determina la nullità della pronuncia né vizia automaticamente la motivazione.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontare concretamente l'iter motivazionale del giudice di merito; rimandi generici a massime giurisprudenziali o alla sola dottrina non sono sufficienti e possono portare all'inammissibilità.
- Contestare l'applicazione di aggravanti o della recidiva richiede una censura motivata, con riferimento ai fatti e alle prove del caso concreto; semplici affermazioni generiche sulla possibilità di esclusione non bastano.
- Le istanze processuali relative a presunte carenze della cancelleria (errate indicazioni, difficoltà di accesso al fascicolo) richiedono prova documentale o elementi precisi; asserzioni non dimostrate sono inefficaci.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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