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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42135/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentato omicidio commesso il 29/05/1997: il ricorrente propende quattro censure principali: 1) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute in massima parte de relato, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi; 2) errata applicazione dell'aggravante della premeditazione (art. 577 c.p.) senza adeguata motivazione, in assenza di un apprezzabile lasso di tempo e di perdurante determinazione criminosa; 3) errata applicazione della circostanza aggravante della connessione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), poiche il fatto non sarebbe stato commesso con metodo mafioso né al fine di favorire l'associazione; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la lunga detenzione successiva e la scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10/07/2023 e, per quanto qui rileva, la condanna pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 02/12/2020: pena di 8 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato da premeditazione e connessione mafiosa. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità dei collaboratori, la sussistenza della premeditazione (agguato, ruoli predeterminati, attesa della vittima) e della aggravante mafiosa (contestualizzazione nel quadro associativo e vantaggio per la cosca). Ha inoltre ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche. Condanna alle spese di procedimento in cassazione e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Citato tra le norme penali richiamate: principio generale sulla concorso di persone nel reato; la sentenza non ha posto rilievo novativo specifico su tale norma.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio richiamata per il tipo di reato; nella fattispecie è rilevato il tentativo di omicidio ai sensi delle norme sul reato omicidio e tentativo.

  • art. 577 cod. pen.

    Richiamata con riferimento alle circostanze aggravanti (in particolare la premeditazione): la Corte ha confermato che l'agguato, la predeterminazione di ruoli e le modalità operative possono integrare la premeditazione anche con brevi attese, quando sia dimostrata la risoluzione criminale perdurante.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante speciale 'connessione mafiosa' sia sul piano oggettivo sia soggettivo: il fatto è stato valutato come strumentale al rafforzamento del predominio territoriale dell'associazione e idoneo a favorirne gli interessi; è sufficiente la consapevolezza di favorire la cosca, anche se il fatto produce vantaggi personali, purché accompagnata dalla coscienza di avvantaggiare l'organizzazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio per cui i rilievi sulla attendibilita' dei testimoni e sui riscontri sono valutazioni di merito: le doglianze di violazione della norma non sono deducibili in cassazione come violazione di legge ma, se del caso, come mancanza/contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito possono basarsi su dichiarazioni di collaboratori se esistono riscontri indipendenti e se la conoscenza del fatto non risulta esclusivamente de relato.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma processuale in tema di fonti di prova citata a corredo delle doglianze; la Corte evidenzia che il controllo di legittimità non sovrappone la valutazione di merito sulla credibilità dei testi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito di ammissibilità dei motivi in cassazione: le doglianze sulla prova testimoniale non possono essere proposte come mera violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), ma solo nei limiti della lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'esito: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) ora art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata quale fonte storica della disposizione speciale: la Corte ha confermato l'orientamento per cui la circostanza aggravante si realizza anche quando l'agente persegua un vantaggio proprio purché sia consapevole di favorire l'interesse della cosca.

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla attendibilità dei testimoni sono ammissibili solo se configurate come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la valutazione di credibilità resta in via principale appannaggio dei giudici di merito.
  • La chiamata in correità può essere ritenuta valida anche se fondata su dichiarazioni di piu' collaboratori, purché esistano riscontri indipendenti e la conoscenza del fatto sia autonoma e non meramente de relato.
  • L'agguato e la predeterminazione dei ruoli degli esecutori sono elementi forti per ritenere la premeditazione: anche un breve arco di attesa puo' essere valutato come indice di perdurante risoluzione criminosa quando la condotta sia preparata e organizzata.
  • La circostanza aggravante 'connessione mafiosa' può essere desunta dal contesto associativo e dall'utilizzo della violenza per il consolidamento del predominio territoriale; non è necessario che il metodo mafioso sia dimostrato con formule rigide quando risulti chiaro il vantaggio per l'associazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche puo' essere motivato con il ruolo apicale dell'imputato nell'associazione e l'assenza di segni di resipiscenza; il giudice di merito non deve elencare ogni elemento favorevole ma solo quelli ritenuti decisivi.
  • Le discrasie su elementi secondari o circostanziali nelle dichiarazioni dei collaboratori non necessariamente inficiano la ricostruzione se il nucleo essenziale dei fatti e la riferibilità all'imputato risultano confermati da riscontri complessivi.

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