Cassazione Penale, Ordinanza n. 19719/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un tentativo di furto aggravato in concorso, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione e inosservanza di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe correttamente motivato sull'applicazione dell'aumento per recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la censura ex art. 606 c.p.p. può riguardare solo un vizio della motivazione che si ponga in contrasto con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; nel caso concreto, invece, la Corte d'appello aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale e aveva condiviso le valutazioni del primo giudice.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione.
richiamato per qualificare il fatto come tentativo.
richiamato quale disposizione relativa al furto.
richiamato quale circostanza aggravante del furto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Corte ne ribadisce l'ambito: il vizio di motivazione censurabile è solo quello che emerge dal contrasto della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo come parametro della denuncia di vizio di motivazione, ritenuto insussistente nel caso concreto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede un effettivo contrasto del ragionamento decisorio con le massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non essendo sufficiente una mera diversa lettura del materiale valutativo.
- La sussistenza della recidiva può essere legittimamente desunta dai precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, se la motivazione del giudice di merito dà conto di tale dato e lo valorizza in coerenza con le valutazioni di primo grado.
- Quando l'unico motivo di ricorso investe una valutazione di merito già congruamente motivata dai giudici di merito, la censura è manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →