Cassazione Civile, Ordinanza n. 22562/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise relativa ad avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008. Nel corso del procedimento i contribuenti e la società incorporante hanno depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, producendo la documentazione delle domande e l'attestazione del pagamento della prima rata. L'Agenzia ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che, a seguito della richiesta di sospensione presentata dai contribuenti, non risultava notificato dall'Amministrazione il diniego alla definizione entro il termine del 31 luglio 2020 e non risultava neppure presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
definizione agevolata del procedimento
La definizione agevolata della controversia fiscale determina la cessazione della materia del contendere e comporta il pagamento delle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
cessazione della materia del contendere
Richiamato dall'Agenzia quale base per chiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020
In mancanza di istanza di trattazione entro tale termine, non si verifica la declaratoria di estinzione per il meccanismo previsto dalla norma.
Cass. n. 21826 del 2020
la definizione agevolata della controversia ... comprende il pagamento delle spese processuali
La Corte richiama il precedente per affermare che, in caso di definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione e perfezionamento della definizione agevolata della lite può determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando la controversia viene definita in via agevolata, le spese processuali seguono il regime speciale previsto dalla disciplina di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate, senza necessità di liquidazione giudiziale.
- Ai fini dell'estinzione del processo in caso di definizione agevolata, rileva il rispetto delle scansioni procedimentali previste dalla norma, compresa l'eventuale istanza di trattazione nel termine stabilito.
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