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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: previa adozione di idonea misura cautelare: - del diritto alla presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS-per la terapia con -OMISSIS- alla luce della L. 134/2015, con richiesta di risarcimento danni;

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata presa in carico diretta o indiretta del minore per la terapia cognitivo-comportamentale richiesta, con domanda di risarcimento dei danni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore alla presa in carico, diretta o indiretta, per un trattamento terapeutico previsto dalla legge n. 134/2015, oltre al risarcimento dei danni. La documentazione sanitaria del 2021 aveva diagnosticato una patologia dello spettro autistico, indicando genericamente una terapia riabilitativa e prescrivendo l'assistenza alla comunicazione in ambito scolastico. Solo successivamente l'ASP ha attivato un progetto e, dal novembre 2023, un ambulatorio dedicato ai disturbi dello spettro autistico. La certificazione sanitaria del 15 aprile 2026 ha consigliato un intervento comportamentale individuale, un intervento cognitivo-comportamentale in piccolo gruppo e il parent training, da erogarsi presso una struttura accreditata. Tuttavia, tale certificazione non individuava lo specifico trattamento cognitivo-comportamentale, né il numero di ore settimanali, in relazione alle condizioni individuali del minore. In sede cautelare, anche il difensore dell'ASP ha dichiarato di non conoscere quale trattamento fosse stato prescritto né la relativa intensità oraria. I ricorrenti hanno inoltre prodotto documentazione contabile relativa alle terapie precedentemente erogate in modo non puntuale e hanno chiesto il risarcimento dei danni.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando l'insufficiente specificità della prescrizione sanitaria e l'assenza di una concreta determinazione del trattamento e delle ore settimanali necessarie. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto adeguata la fissazione celere dell'udienza pubblica di merito, fissata al 4 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., nella quale sarà esaminata anche la domanda risarcitoria, senza adottare una misura cautelare direttamente conformativa o sostitutiva dell'attività sanitaria. Il Collegio ha disposto una CTU, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., per accertare le condizioni cliniche del minore, verificare la coerenza della diagnosi formulata dall'ASP, valutare l'appropriatezza e l'efficacia scientifica della terapia cognitivo-comportamentale richiesta rispetto alle altre terapie praticate, verificarne l'inerenza alle condizioni cliniche e determinare durata e numero delle ore settimanali del trattamento. Sono stati disciplinati il giuramento del consulente, le operazioni peritali, il contraddittorio tecnico, i termini per osservazioni e relazione finale. È stata posta a carico dei ricorrenti l'anticipazione di 500 euro, oltre accessori, sul compenso del CTU. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata. L'ASP è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre richiesta ai ricorrenti una produzione contabile più puntuale e analitica.

Norme richiamate

  • art. 134 l. 134/2015

    La domanda è stata proposta in relazione al diritto del minore alla presa in carico terapeutica prevista dalla disciplina sui disturbi dello spettro autistico; l'ordinanza non definisce nel merito la portata della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, la fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione della causa.

  • art. 67 c.p.a.

    Disciplina la consulenza tecnica d'ufficio e i termini per il giuramento, l'avvio delle operazioni peritali, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione ai dati relativi alla salute e alla loro protezione nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla presa in carico sanitaria di un minore, la verifica giudiziale dell'appropriatezza del trattamento non può fondarsi su prescrizioni generiche: occorre individuare, in relazione alle condizioni individuali del paziente, la tipologia concreta dell'intervento e la sua intensità, anche mediante la determinazione delle ore settimanali necessarie.
  • La tipologia, le modalità e l'intensità di un intervento riabilitativo per disturbi dello spettro autistico devono essere personalizzate e calibrate sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento del minore, tenendo conto dell'età e dei diversi contesti educativo, sanitario e familiare; il trattamento deve poter essere rimodulato in base all'evoluzione e agli esiti.
  • Quando il fumus boni iuris è ravvisabile ma le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una celere definizione del merito, il giudice può fissare rapidamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza imporre in via cautelare l'erogazione di uno specifico trattamento ancora non adeguatamente individuato.
  • Se la decisione sulla domanda di accertamento del diritto a cure adeguate richiede cognizioni medico-scientifiche specialistiche, il giudice amministrativo può disporre una CTU per accertare lo stato clinico, la coerenza della diagnosi, l'appropriatezza e l'inerenza delle terapie richieste e la loro concreta durata e intensità.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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