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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15856/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune per la TASI 2015, con cui si contestava l’omessa presentazione della dichiarazione relativa a un fabbricato inserito in un piano di recupero edilizio e divenuto, secondo l’ente, non più utilizzabile come fabbricato rurale. I giudici di merito hanno ritenuto decaduto il potere di accertamento del Comune, individuando il dies a quo del termine decadenziale nel momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; hanno inoltre valorizzato il principio di ultrattività della dichiarazione in materia IMU per escludere l’estensione del termine di un anno oltre la prima omissione. Il Comune ricorreva per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 e dell’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011, sostenendo che i giudici avessero trascurato il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato l’unico motivo, affermando che, nel caso concreto, non sussisteva alcun obbligo dichiarativo per la variazione dedotta, perché la trasformazione del terreno agricolo in area edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale non impone la presentazione della dichiarazione ICI/IMU. Conseguentemente, è stato confermato l’esito favorevole alla contribuente. Le spese sono state compensate integralmente, in considerazione del fatto che la decisione si fonda su un principio giurisprudenziale formatosi nel corso del giudizio; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    norma processuale invocata per censurare la decisione di merito sotto il profilo della violazione di legge.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

    disciplina il termine di decadenza per l’accertamento dei tributi locali; nel caso concreto il motivo è stato respinto perché, secondo la Corte, mancava l’obbligo dichiarativo nella fattispecie considerata.

  • art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011

    prevede l’onere dichiarativo ai fini IMU; la Corte ha ribadito che tale obbligo non sussiste quando la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992

    richiamato come disciplina dell’onere dichiarativo per l’ICI, ritenuta non applicabile alla variazione consistente nella trasformazione urbanistica del terreno.

  • art. 1, comma 769, L. n. 160/2019

    richiamato come disciplina successiva dell’onere dichiarativo per l’IMU, coerente con il principio ribadito dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU, non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione quando la variazione dell’imponibile consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile per effetto dello strumento urbanistico generale.
  • Il termine decadenziale per l’accertamento dei tributi locali deve essere correlato alla dichiarazione o al versamento dovuti; se l’adempimento dichiarativo non è imposto nella fattispecie concreta, non può pretendersi un’estensione del termine di accertamento fondata sulla sua omissione.
  • La censura sulla decadenza dell’ente impositore non può essere accolta se presuppone un obbligo dichiarativo che l’ordinamento non prevede per quella specifica variazione catastale/urbanistica.
  • La sopravvenuta qualificazione edificatoria del suolo, derivante da strumenti urbanistici, rileva ai fini impositivi senza necessità di una nuova dichiarazione annuale del contribuente, salvo eventi ulteriori che facciano sorgere un diverso obbligo dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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