Cassazione Penale, Ordinanza n. 21572/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 15/04/2025. Il ricorrente deduceva due motivi indicati come aspecifici e meramente ripetitivi rispetto alle doglianze già esaminate in appello: contestava il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che tali profili non sarebbero stati adeguatamente valutati dalla Corte territoriale. Il testo non consente di identificare con certezza il reato contestato di merito, né la parte pubblica si presenta come ricorrente autonoma; il riferimento è alla pronuncia impugnata in un procedimento penale definito con condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici e meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non può essere evitata quando il ricorso si limita a reiterare doglianze già respinte in modo congruo.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma il diniego già espresso dalla Corte territoriale è stato ritenuto immune da censura perché adeguatamente valutato e non specificamente contestato.
Le attenuanti generiche erano state già esaminate e disattese dal giudice di merito; la cassazione ha ritenuto inammissibile una doglianza che si limitava a riproporre la questione senza specifiche censure.
Il ricorso è stato qualificato come aspecifico e meramente ripetitivo, quindi non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo aspecifico e meramente reiterativo censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche richiede una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione di doglianze già respinte non integra un valido motivo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo il regime dell'art. 616 c.p.p.
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