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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3282/2021 del 10/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa relativa al mancato ritiro, da parte della Granitalia, del mais necessario per la lavorazione della pasta acquistata nell'ambito di contratti per la distribuzione di grano/mais agli indigenti. Granitalia non poté ritirare il prodotto nei termini perché la Silos Granari rifiutò la consegna sostenendo che il prodotto era sottoposto a pignoramento e, comunque, il mais giacente risultava inutilizzabile. AGEA (ex AIMA) impugnava la decisione che le aveva attribuito responsabilità esclusiva, deducendo che il rapporto di assuntoria tra AIMA/AGEA e Silos Granari non era cessato (contratto vigente fino a settembre 1999), per cui AGEA non era obbligata a ritirare il mais presso l'assuntore e doveva essere esclusa la sua responsabilità; AGEa chiedeva altresì la manleva nei confronti della Silos. Silos Granari eccepiva di aver esercitato diritto di ritenzione ai sensi dell'art.2761 c.c., di avere inserito formale messa in mora (5/5/1999) e richiamava un precedente giudicato che le aveva riconosciuto diligenza e credito verso AIMA/AGEA. La Curatela di Granitalia deduceva l'inopponibilità del giudicato esterno alla fallita per non essere intervenuta in quel giudizio e contestava che AGEA avesse provato la propria assoluta mancanza di colpa o di aver tentato misure idonee per rimuovere l'ostacolo frapposto da terzi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di AGEA. Ha ritenuto che la produzione in cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Roma (che AGEA invocava come giudicato favorevole) fosse inammissibile perché quella decisione definitiva si era formata in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello e dunque doveva essere stata allegata e prodotta in sede di merito, non in cassazione, ai sensi dell'art.372 c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul regime del giudicato esterno in cassazione (possibilità di rilevarlo d'ufficio solo in casi specifici) e sul principio che il giudicato esterno non è opponibile ai non parti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2761 c.c.

    Riferimento al diritto di ritenzione invocato dalla Silos Granari quale titolo a non consegnare il prodotto fino al soddisfo del proprio credito nei confronti di AIMA/AGEA

  • art. 2909 c.c.

    Principio che limita l'efficacia soggettiva del giudicato alle parti che hanno avuto la possibilità di intervenire nel giudizio; la Curatela del Fallimento ha eccepito l'inopponibilità del giudicato esterno a Granitalia per tale motivo

  • art. 372 c.p.c.

    Divieto di produrre in cassazione documenti che potevano e dovevano essere prodotti in sede di merito; la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva del giudicato esterno che si era formato anteriormente alla chiusura del processo di appello

  • DPR 115/2002 art.13 comma 1 quater

    Riferimento formale al contributo unificato dovuto dalla ricorrente per il ricorso in cassazione

  • Giurisprudenza (Cass. n. 26041/2010 e altre)

    Richiamati i principi consolidati sul trattamento del giudicato esterno in cassazione: esso è rilevabile anche d'ufficio se si è formato successivamente alla pronuncia impugnata, mentre non è opponibile se formato anteriormente e non allegato in grado di merito; inoltre l'efficacia del giudicato è circoscritta alle parti del relativo processo

Massime di principio

  • Se si intende far valere in cassazione un giudicato esterno, occorre verificare quando quel giudicato è divenuto definitivo: se si è formato prima della chiusura del giudizio di appello doveva essere prodotto in sede di merito e non può essere validamente introdotto in cassazione
  • Un giudicato esterno non è opponibile ai soggetti che non hanno avuto la possibilità di intervenire nel relativo giudizio (efficacia soggettiva limitata ex art.2909 c.c.); chi vi si vuole appellare deve aver partecipato al giudizio che ha formato il giudicato o averne dato prova della opponibilità
  • Il diritto di ritenzione (art.2761 c.c.) può legittimare il rifiuto di consegna di merci giacenti ma necessita che siano documentati la messa in mora e i presupposti che giustificano la ritenzione; la parte che invoca la ritenzione deve dimostrare tempestività e correttezza dell'operato conservativo
  • Chi invoca l'impossibilità di adempiere per fatto di terzi deve dimostrare non solo l'ostacolo ma anche di avere adottato la diligenza necessaria per rimuoverlo o per supplire all'adempimento (prove di atti alternativi, pagamenti, tentativi di soluzione): altrimenti l'eccezione di impossibilità non esonera dalla responsabilità
  • In fase di impugnazione è cruciale documentare tempestivamente e compiutamente gli elementi probatori decisivi (contratti, comunicazioni di messa in mora, atti di pignoramento, sentenze già pervenute in giudicato) poiché la mancata produzione al grado competente può rendere inammissibili o improduttive le pretesi conclusioni in cassazione

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