Sentenza n. 3292/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento dell'esito delle prove scritte del 22 ottobre 2025, pubblicate in data 28.10.2025, relative al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) (codice concorso GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02)", nonché ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con attribuzione del punteggio di 20/30 e giudizio di non idoneità, riferito al quesito n. 14
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato non idoneo alla prova scritta del concorso per avere conseguito 20/30 invece del punteggio minimo di 21/30, ha impugnato l'esito della prova contestando il quesito n. 14. Il quesito chiedeva quante pagine vi fossero nell'intervallo tra l'ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell'ottavo volume di un'enciclopedia composta da otto volumi di 600 pagine ciascuno. Il ricorrente aveva indicato la risposta di 1800 pagine, mentre l'Amministrazione aveva indicato come corretta quella di 2400 pagine; secondo il ricorrente, la risposta corretta sarebbe stata 1200 pagine, non prevista tra le opzioni. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, di Formez PA e della Commissione Interministeriale Ripam e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia non è estraneo alla procedura, poiché con esso i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. La Commissione Interministeriale Ripam è dotata di autonomia e, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, è competente ad adottare vari atti connessi alle procedure concorsuali. Formez PA è l'ente del quale la Commissione Ripam si avvale per lo svolgimento della procedura, secondo il bando, e cura anche l'evasione delle richieste di accesso dei candidati. Nel merito, il ricorso è stato respinto perché l'unica risposta logicamente possibile al quesito era quella di 2400 pagine indicata dall'Amministrazione. Considerando i volumi collocati normalmente in libreria con il dorso verso l'esterno, la prima pagina di ciascun volume è a destra e l'ultima a sinistra; l'intervallo richiesto comprende quindi i volumi dal quinto all'ottavo, per quattro volumi da 600 pagine ciascuno, pari a 2400 pagine. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori previsti dalla norma.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dato avviso alle parti.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici
La disposizione è stata valorizzata per riconoscere la competenza e la legittimazione della Commissione Interministeriale Ripam rispetto agli atti connessi alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una procedura concorsuale, il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non può essere considerato estraneo al procedimento, anche quando gli effetti immediati dell'atto contestato siano imputabili ad altri soggetti coinvolti nella gestione della selezione.
- La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata rispetto agli atti connessi alle procedure concorsuali rientranti nelle attribuzioni previste dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
- L'ente incaricato di supportare la Commissione Ripam nello svolgimento della procedura concorsuale, compresa la gestione delle richieste di accesso previste dal bando, può essere coinvolto nel giudizio relativo agli atti della procedura.
- La valutazione della correttezza di una risposta a un quesito concorsuale deve essere effettuata sulla base del testo del quesito e dei dati in esso contenuti, applicando il criterio logico coerente con la disposizione materiale descritta; nel caso esaminato, la collocazione ordinaria dei volumi in libreria imponeva di conteggiare integralmente i volumi dal quinto all'ottavo, per un totale di 2400 pagine.
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