Cassazione Penale, Ordinanza n. 01345/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva: 1) revocato la sospensione condizionale della pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 533 di multa, inflitta con sentenza irrevocabile per il delitto di riciclaggio, perché successivamente il condannato era stato condannato a pena detentiva per lesioni personali; 2) rigettato la richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulando una prognosi negativa sulla futura efficacia risocializzante della misura e sull'osservanza delle prescrizioni, in ragione dei precedenti penali e delle ripetute infrazioni tenute dal condannato in ambito comunitario, con particolare riferimento a due positività a sostanze stupefacenti rilevate nel 2023 e nel 2024 e alla conseguente espulsione dalla comunità terapeutica. Il ricorrente ha censurato solo il diniego della pena sostitutiva, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneità della prognosi negativa compiuta ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fatto corretto uso dei criteri orientativi di cui all'art. 133 c.p., motivando in modo logico e congruo la prognosi negativa sulla base dei precedenti penali e della scarsa capacità di autocontrollo desunta dalle pregresse trasgressioni in comunità. Ha quindi confermato, in via definitiva sul punto, il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revoca della sospensione condizionale della pena è disposta in presenza di una successiva condanna nei termini previsti dalla norma.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Il giudice valuta discrezionalmente l'applicabilità della sanzione sostitutiva sulla base di una prognosi circa l'efficacia risocializzante della misura e l'osservanza delle prescrizioni.
I criteri di cui alla norma possono essere legittimamente utilizzati per fondare la prognosi negativa in materia di sanzioni sostitutive.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
L'accertamento delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In materia di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della misura è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito/esecuzione.
- Tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o radicale vizi motivazionale; non è consentita una nuova valutazione del merito sulla prognosi formulata dal giudice.
- La prognosi negativa sull'efficacia risocializzante del lavoro di pubblica utilità può essere fondata sui precedenti penali e su elementi concreti desunti dalla condotta tenuta dal condannato in contesti di controllo o di trattamento.
- L'utilizzo dei criteri dell'art. 133 c.p. è legittimo anche ai fini della decisione sulle pene sostitutive, purché la motivazione indichi in modo coerente gli elementi valorizzati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →