Cassazione Civile, Ordinanza n. 17356/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 proposta da più soggetti per la durata complessiva di un precedente procedimento Pinto e del successivo giudizio di ottemperanza per il pagamento dell'indennizzo liquidato, giudizio che era ancora in corso; la Corte d'appello di Perugia aveva liquidato euro 2.000,00 per ciascun istante e, in sede di opposizione del Ministero della giustizia, aveva confermato il decreto ritenendo tempestiva la domanda perché il termine di proposizione decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza, quando esso sia stato introdotto ed sia ancora pendente. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità del ricorso: pur avendo dedotto che il decreto impugnato era stato notificato il 27 dicembre 2022, il ricorrente non aveva depositato la copia autentica del decreto munita della relata di notifica, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione impediva alla Corte di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.; la successiva produzione non era comunque utilizzabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Nel caso concreto, inoltre, il ricorso risultava notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, con esito negativo della prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Ministero della giustizia, senza esaminare il motivo di merito. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notifica, omissione che impedisce il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione quando sia dedotta la notifica del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Norme richiamate
È la legge sulla equa riparazione richiamata come base della domanda di indennizzo per la durata irragionevole del procedimento e del successivo giudizio di ottemperanza.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato munita della relata di notifica è adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il deposito della relata serve a consentire alla Corte di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento.
La successiva produzione della relata o del provvedimento non è idonea a sanare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c., se ormai tardiva.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che il provvedimento impugnato gli è stato notificato, assume su di sé l'onere di depositarne entro il termine di legge la copia autentica munita della relata di notifica, perché solo così la Corte può controllare la tempestività del ricorso.
- La mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notifica determina improcedibilità del ricorso, essendo un adempimento prescritto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c.
- L'omissione non può essere sanata mediante produzione successiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando la produzione sia tardiva e il controllo sulla tempestività dell'impugnazione risulti ormai impedito.
- Ai fini della verifica dell'improcedibilità si può applicare una prova di resistenza sulla base delle date risultanti dagli atti: se il ricorso risulta comunque notificato oltre il termine breve, l'omissione conferma l'improcedibilità.
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