Cassazione Penale, Sentenza n. 32826/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne non è automatica e che la mancata concessione di un beneficio non richiesto nel giudizio di merito non può essere utilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità. È stato disposto l’oscuramento dei dati personali e sensibili del condannato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen., riferite a una pena di un anno e otto mesi di reclusione, irrogata per il delitto di evasione aggravato dalla recidiva e divenuta esecutiva nell’ottobre 2024. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare d’ufficio la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-ter, comma 01, ord. pen., applicabile ai condannati che abbiano compiuto settanta anni all’inizio dell’esecuzione della pena. Ha inoltre dedotto che tale misura non sarebbe soggetta al divieto triennale previsto dall’art. 58-quater ord. pen., conseguente alla revoca di una precedente detenzione domiciliare, e ha richiamato l’età, le gravi condizioni di salute, la relazione dell’UEPE e l’assenza di ulteriori infrazioni. Il ricorso ha anche sostenuto che la valutazione della pericolosità sociale non potesse fondarsi esclusivamente sui precedenti, ma dovesse considerare età e condizioni sanitarie. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione della misura per ultrasettantenni, osservando che essa è comunque discrezionale e subordinata all’accertamento della meritevolezza, dell’idoneità al reinserimento sociale e dell’assenza delle limitazioni generali applicabili alle misure alternative, tra cui il divieto triennale derivante dalla revoca di una precedente misura. La Corte ha inoltre rilevato che, anche ipotizzando l’applicabilità della misura nonostante la revoca, il beneficio non era stato richiesto in sede di merito: non risultava formulato né nell’istanza originaria, né all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, né nella memoria successiva. La relativa doglianza è stata quindi ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 01, ord. pen.
per i soggetti che al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena abbiano compiuto i settanta anni di età
La detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne è una misura discrezionale, subordinata alla valutazione della meritevolezza e dell’idoneità al reinserimento sociale; non opera automaticamente.
art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
La disposizione è stata richiamata con riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare fondata sulle condizioni sanitarie del condannato.
art. 58-quater, commi 2 e 3, ord. pen.
divieto di concessione per il periodo di tre anni nei casi di revoca di precedente misura per inidoneità del soggetto al trattamento o per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura
Il divieto triennale costituisce una limitazione generale applicabile alle misure alternative; secondo l’orientamento condiviso dalla Corte, deve essere verificata anche rispetto alla detenzione domiciliare per ultrasettantenni.
La pena in esecuzione era stata irrogata per evasione aggravata dalla recidiva; la questione relativa alla legittimità della preclusione per i recidivi non è stata decisiva per l’esito del ricorso.
È stata richiamata per disporre, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del condannato.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare prevista per il condannato ultrasettantenne è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza e non consegue automaticamente al raggiungimento dell’età prevista dalla legge.
- Nella valutazione della detenzione domiciliare per ultrasettantenni devono essere verificati sia l’utilità concreta della misura ai fini del reinserimento sociale sia l’inesistenza delle limitazioni generali previste per le misure alternative, compreso il divieto triennale conseguente alla revoca di una precedente misura nei casi previsti dalla legge.
- L’interessato non può censurare in sede di legittimità la mancata concessione di un beneficio non richiesto nel giudizio di merito; la richiesta deve risultare dagli atti del procedimento davanti al giudice competente, inclusi l’istanza, l’udienza o le memorie difensive.
- Anche quando il giudice di sorveglianza possa valutare una misura d’ufficio, la mancata formulazione della relativa richiesta nel giudizio di merito impedisce di dedurre per la prima volta in cassazione l’omessa concessione del beneficio.
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