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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36420/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa. Ha quindi condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi in percentuale, o eccedenti il minimale, dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti in ragione del reddito percepito da un soggetto quale socio di una società a responsabilità limitata. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo che i redditi di capitale, e in particolare gli utili derivanti dalla mera partecipazione societaria, non potessero essere inclusi nella base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione di tale norma, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che, nel rinnovato quadro normativo, anche redditi da capitale e dividendi dovrebbero rilevare in chiave previdenziale perché rappresentano reddito a disposizione del lavoratore autonomo, idoneo a migliorare il tenore di vita e, in prospettiva, la prestazione pensionistica.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992

    La base imponibile contributiva per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti va rapportata ai redditi rilevanti secondo il sistema normativo richiamato, che non comprende gli utili da mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.

  • l. n. 438/1992

    Conversione del decreto-legge richiamato quale fonte della disciplina sulla base imponibile contributiva.

  • l. n. 233/1990

    Norma richiamata dall'INPS in collegamento con l'art. 3-bis citato; la Corte non ne ricava un diverso criterio di inclusione dei redditi da capitale nella base contributiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disposizione sul rito camerale non partecipato e sulla proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti, la base imponibile non comprende gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando manchi una prestazione di attività lavorativa del socio.
  • La qualificazione fiscale di un reddito come reddito di capitale impedisce, in assenza di una specifica previsione normativa, di attrarlo automaticamente nella base imponibile previdenziale.
  • In materia contributiva, la mera disponibilità economica di somme idonee a migliorare il tenore di vita o la futura pensione non è sufficiente a fondare l'obbligo contributivo se il legislatore collega l'imposizione a una diversa categoria reddituale.
  • Il giudice di legittimità conferma l'orientamento secondo cui l'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 va interpretato coordinandolo con la disciplina fiscale dei redditi d'impresa e non consente di ricomprendere i redditi di capitale percepiti dal socio non lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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