Cassazione Civile, Ordinanza n. 36420/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi da capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa. Ha quindi condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi in percentuale, o eccedenti il minimale, dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti in ragione del reddito percepito da un soggetto quale socio di una società a responsabilità limitata. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo che i redditi di capitale, e in particolare gli utili derivanti dalla mera partecipazione societaria, non potessero essere inclusi nella base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione di tale norma, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che, nel rinnovato quadro normativo, anche redditi da capitale e dividendi dovrebbero rilevare in chiave previdenziale perché rappresentano reddito a disposizione del lavoratore autonomo, idoneo a migliorare il tenore di vita e, in prospettiva, la prestazione pensionistica.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992
La base imponibile contributiva per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti va rapportata ai redditi rilevanti secondo il sistema normativo richiamato, che non comprende gli utili da mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.
Conversione del decreto-legge richiamato quale fonte della disciplina sulla base imponibile contributiva.
Norma richiamata dall'INPS in collegamento con l'art. 3-bis citato; la Corte non ne ricava un diverso criterio di inclusione dei redditi da capitale nella base contributiva.
Disposizione sul rito camerale non partecipato e sulla proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti, la base imponibile non comprende gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando manchi una prestazione di attività lavorativa del socio.
- La qualificazione fiscale di un reddito come reddito di capitale impedisce, in assenza di una specifica previsione normativa, di attrarlo automaticamente nella base imponibile previdenziale.
- In materia contributiva, la mera disponibilità economica di somme idonee a migliorare il tenore di vita o la futura pensione non è sufficiente a fondare l'obbligo contributivo se il legislatore collega l'imposizione a una diversa categoria reddituale.
- Il giudice di legittimità conferma l'orientamento secondo cui l'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 va interpretato coordinandolo con la disciplina fiscale dei redditi d'impresa e non consente di ricomprendere i redditi di capitale percepiti dal socio non lavoratore.
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