Cassazione Civile, Ordinanza n. 27736/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con riprese ai fini Ires, Irap e Iva, deducendo l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda ritenendo che l'informativa della Guardia di Finanza avesse escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello aveva deciso sulla base dell'assenza del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, mentre la contribuente aveva contestato il raddoppio dei termini solo per insussistenza del diverso reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 per mancato superamento della soglia penale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'informativa di reato aveva escluso solo l'ipotesi dell'art. 8 ma non altre fattispecie penal-tributarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che nel contenzioso tributario i motivi di impugnazione dell'atto impositivo delimitano il thema decidendum e che il giudice non può fondare la decisione su ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dedotte dalla parte, pena il vizio di ultrapetizione. Poiché la CTR aveva annullato l'avviso valorizzando l'inesistenza del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, circostanza non posta a base del ricorso della contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
"il divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso"
delimita il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti senza alterare petitum e causa petendi; la decisione che si fondi su motivi non dedotti integra ultrapetizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è il vizio processuale dedotto a sostegno della censura di ultrapetizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il parametro invocato per la censura di violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973.
norma richiamata in relazione al raddoppio dei termini di accertamento.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiamato in relazione all'autosufficienza del ricorso, per trascrivere i motivi del ricorso introduttivo e dell'appello.
fattispecie penale richiamata dalla contribuente come presupposto mancante per escludere il raddoppio dei termini.
fattispecie penale che la CTR ha erroneamente posto a base della propria decisione, pur non essendo oggetto delle doglianze della contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario i motivi di impugnazione dell'atto impositivo delimitano la causa petendi: il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può fondare la decisione su fatti o ragioni nuove non allegati dalla parte.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice di merito altera il petitum o la causa petendi e attribuisce rilievo decisivo a un diverso presupposto fattuale o giuridico rispetto a quello controverso.
- In tema di raddoppio dei termini di accertamento, la verifica giudiziale deve rimanere ancorata alla specifica contestazione proposta dal contribuente e non può essere estesa d'ufficio a differenti ipotesi di reato.
- Quando il primo motivo di ricorso denuncia correttamente ultrapetizione e questa è accolta, resta assorbito l'ulteriore motivo che investe la norma sostanziale applicata dal giudice di merito.
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