Cassazione Penale, Sentenza n. 36914/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione delle norme processuali (art.606, comma 1, lett. c) c.p.p.): la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività ritenendo decorso il termine di 15 giorni dalla sentenza del 23/06/2023 (scadenza 08/07/2023), mentre la ricorrente ha dedotto che, essendo stata giudicata in assenza, il termine per proporre l'appello va prorogato di ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art.585, comma 1-bis c.p.p., con conseguente tempestività dell'impugnazione depositata il 19/07/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la sentenza era stata emessa il 23/06/2023 con motivazione contestuale e che la ricorrente era stata giudicata in assenza (come dal verbale), applicando l'art.585, comma 1-bis c.p.p. (proroga di 15 giorni). Ne è conseguito che l'appello depositato il 19/07/2023 era tempestivo. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen.
Prevede la proroga di quindici giorni dei termini per la proposizione dell'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la Corte lo ha ritenuto applicabile al caso concreto (norma introdotta dal d.lgs. 150/2022).
art.544, comma 1, cod.proc.pen.
Stabilisce che quando la motivazione è contestuale la decorrenza dei termini per le impugnazioni si conta dalla data della pronuncia; qui ha fatto decorrere il termine breve di 15 giorni dalla sentenza del 23/06/2023.
art.585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), cod.proc.pen.
Disciplinano il termine di quindici giorni per la proposizione dell'appello quando è resa motivazione contestuale; combinate con l'art.544 hanno determinato il termine base di 15 giorni.
art.33, comma 1, lett. f) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
Norma che ha introdotto l'art.585, comma 1-bis nel codice di procedura penale; la Corte ha richiamato l'origine normativa dell'estensione dei termini.
art.89, comma 3, d.lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che rende applicabili le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 alle controversie in esame; la Corte ne ha ravvisato l'applicabilità al procedimento oggetto del ricorso.
art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Motivazione di cassazione utilizzata dalla ricorrente: consente il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondata la censura basata su tale motivo.
art.81 cpv., 624-bis, 61 n.11, cod.pen.
Norme sostanziali del codice penale relative al capo di imputazione (recidiva/concorrenti di pena e specifica fattispecie prevista dall'art.624-bis); citate perché riguardavano la condanna della ricorrente, ma non sono state decisive ai fini del motivo di cassazione processuale.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, ai sensi dell'art.585, comma 1-bis c.p.p. i termini per proporre le impugnazioni vengono prorogati di quindici giorni: quindi al termine ordinario va aggiunta tale proroga.
- Quando la sentenza è con motivazione contestuale (art.544 c.p.p.), il termine breve di 15 giorni decorre dalla data della pronuncia; se sussiste l'ipotesi di giudizio in assenza, va applicata la proroga di ulteriori 15 giorni.
- Il calcolo della tempestività dell'impugnazione deve sempre tenere conto sia della decorrenza prevista per la motivazione contestuale sia di eventuali proroghe speciali previste dalla legge (es. per assenza dell'imputato); un errore nel calcolo può essere motivo di annullamento della decisione che dichiara l'inammissibilità.
- Le modifiche normative introdotte da d.lgs. 150/2022 e dalle relative norme transitorie (art.89 comma 3) possono essere applicabili ai procedimenti in corso: verificare sempre la portata temporale delle norme di rinvio.
- Per impugnare una decisione che dichiara inammissibile un appello per presunta tardività conviene censurare la violazione di norme processuali (art.606 c.p.p.) e dimostrare con atti processuali la presenza di condizioni che prorogano o sospendono i termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36680/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36681/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36683/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36684/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →