Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7679/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati responsabili di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e di vari episodi estorsivi (capo 3 e tentata estorsione capo 2), contestando: 1) insufficiente motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione dell'estorsione contestata (sostenendo che la riunione del 7/10/2016 non fosse finalizzata a imporre un servizio di sicurezza con coercizione ma a sostituire un clan rivale su richiesta dei gestori); 2) illegittimo riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) o la sua carente motivazione; 3) mancato riconoscimento del vincolo di continuazione (art. 81 c.p.) con reati precedentemente giudicati; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e contestazione della congruità della pena (art. 133 c.p.); 5) censure sulla valutazione delle prove, sull'uso delle dichiarazioni del collaboratore e sulla qualificazione dell'associazione come "armata" (comma 4 art. 416-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione parzialmente favorevole ai ricorrenti: - Ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di estorsione indicato nel capo 3) in favore di Luigi Gambino e Carmelo Giuffrida, ritenendo che l'esistenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione di originari coimputati per insussistenza del fatto obblighi la Corte territoriale a riconsiderare il quadro probatorio (impossibilità di valutare la sentenza irrevocabile ex art. 238-bis in sede di Cassazione e quindi rinvio); - Ha altresì accolto il motivo di Gambino relativo al mancato riconoscimento della continuazione con pregresse condanne, ritenendo la motivazione di merito insufficiente e contraddittoria (annullamento e rinvio anche su questo punto); - Ha accolto il motivo di Giuffrida relativo alla carenza di motivazione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche (annullamento e rinvio per motivazione incompleta); - Ha respinto nel resto i ricorsi di Piazza, Testa e Verderame, ritenendo infondate o inammissibili le censure mosse, confermando le valutazioni della Corte d'appello in ordine a responsabilità associative, aggravante dell'associazione "armata" e congruità del trattamento sanzionatorio per i predetti; - Ha condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. In sintesi: parziale accoglimento per Gambino e Giuffrida (annullamento con rinvio di porzioni della sentenza), rigetto per gli altri appellanti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata confermata come base per la contestazione dell'associazione mafiosa; la Corte di cassazione non ha annullato in via generale le condanne per 416-bis, ma ha indicato carenze motivazionali rispetto ad alcuni profili (continuazione con precedenti condanne) e ha confermato che, nel contesto mafioso, l'affectio societatis può perdurare anche oltre periodi di detenzione, quando adeguatamente provato.

  • art. 416-bis, comma 4 e comma 6 cod. pen.

    Il comma 4 (aggravante "associazione armata") è stato ritenuto applicabile dal giudice di merito anche in assenza di prova diretta di armi, purché emergente la consuetudine e la disponibilità di armi nel sodalizio; il comma 6 (altra aggravante citata) era stata esclusa in primo grado e tale esclusione è stata richiamata.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Relativa all'aggravante del "metodo mafioso" per le estorsioni: la Cassazione ha ritenuto che la questione si sovrapponeva alla valutazione probatoria dell'estorsione e che, alla luce dell'assoluzione irrevocabile di terzi, la Corte territoriale dovrà riesaminare la fondatezza del riconoscimento di tale aggravante per i ricorrenti coinvolti.

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione può sussistere anche se interposte fasi di detenzione, specie nel contesto delle associazioni mafiose; ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello nell'escludere la continuazione per taluni ricorrenti, imponendo il rinvio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Sui benefici delle circostanze attenuanti generiche la Corte di cassazione ha richiamato l'obbligo di motivazione: il diniego è ammissibile se adeguatamente motivato sulla base della personalità, dei precedenti e della gravità del fatto; se la motivazione è omessa o insufficiente la questione va rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è ammissibile purché logicamente motivata; per alcuni ricorrenti la motivazione è stata giudicata congrua, per altri carente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla motivazione e sulla prova: le doglianze di travisamento probatorio devono essere trattate come questioni di fatto o di adeguatezza motivazionale e sono sindacabili nei limiti consentiti in Cassazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'estorsione invocata nei motivi di ricorso per denunciare vizi di motivazione e carenza di elementi per qualificare la condotta come estorsiva.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che una sentenza irrevocabile può essere prodotta in Cassazione se non era stata possibile produrla nei gradi precedenti, ma la Cassazione non può valutarne il contenuto ai fini di decisione sostitutiva: occorre annullare e rinviare per permettere la valutazione in merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La produzione in Cassazione di una sentenza irrevocabile di assoluzione di terzi può imporre il rinvio al giudice di merito quando incide sul quadro probatorio: la Cassazione non può sostituirsi al merito valutando direttamente quella sentenza ma deve disporre la rinnovazione o la riconsiderazione in grado d'appello.
  • Per qualificare un episodio come "estorsione ambientale" non basta la sola presenza o intervento di soggetti mafiosi: è necessaria prova della coercizione o della forza intimidatrice effettivamente esercitata o percepita dalle vittime; la qualificazione indebita comporta annullamento parziale per carenza motivazionale.
  • L'aggravante "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) richiede collegamento probatorio tra condotta estorsiva e finalità/agevolazione dell'associazione mafiosa o la consapevolezza del soggetto di favorire l'associazione; la sua applicazione è strettamente legata alla valutazione complessiva delle prove.
  • Il vincolo della continuazione (art. 81) può sussistere anche attraverso periodi di detenzione o eventi interruttivi nel contesto di associazioni mafiose se emerge l'affectio societatis e la riconducibilità del prosieguo della condotta al disegno criminoso originario; la motivazione deve affrontare esplicitamente tali profili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione puntuale: la mera affermazione della gravità del fatto o dei precedenti non è sufficiente se non adeguatamente argomentata rispetto alla personalità e al comportamento dell'imputato.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia ma vincolata all'obbligo di motivazione logica e congrua; censure che richiedano rivalutazioni fattuali sono in genere inammissibili in Cassazione salvo vizi di motivazione o di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.