Cassazione Penale, Sentenza n. 48638/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 589-bis c.p., di aver causato la morte di Nicoletti Sebastiano con condotta colposa: non aver rispettato il limite di velocità di 50 km/h mentre guidava una Lancia Ypsilon, procedendo a velocita' superiori (stimate intorno a 63-75 km/h), e non riuscendo ad evitare l'impatto con un motocarro Ape che stava svoltando a sinistra senza arrestarsi al centro della strada e senza dare la precedenza. In appello la pena era stata ridotta; in cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e carenza/contraddittorieta' della motivazione sostenendo che la manovra improvvisa della vittima fosse imprevedibile e avesse reciso il nesso causale, e ha lamentato la mancata riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in coerenza con la diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per reiterazione dei medesimi motivi gia' valutati in appello e perche' le censure riguardavano in prevalenza la rivalutazione della dinamica fattuale, materia rimessa al giudice di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva riconosciuto un contributo causale della conducente in ragione della velocita' superiore al limite e ha confermato l'autonomia della determinazione della sanzione amministrativa accessoria rispetto ai criteri di determinazione della pena criminale, respingendo la richiesta di equiparazione della riduzione. Il ricorso e' stato pertanto dichiarato inammissibile; la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare l'omicidio stradale colposo: la corte ha ritenuto integrato il reato in relazione al contributo causale derivante dalla velocita' non conforme al limite, pur riconoscendo la responsabilita' principale anche nella condotta della vittima
art. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamata quale norma che impone il limite di velocita' (50 km/h) e la sua violazione come elemento rilevante ai fini del contributo causale all'incidente
art. 218, comma 2, cod. strada
Richiama i criteri specifici per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, diversi dai criteri di determinazione della pena penale
Citato per distinguere i criteri di quantificazione della pena penale (art. 133) dalla quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie, ritenute autonome
art. 222, comma 2-bis, cod. strada
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale
La norma consente la riduzione della sospensione della patente solo in caso di applicazione della pena con il rito del patteggiamento; la Corte ha dunque ritenuto inapplicabile la riduzione invocata dalla difesa in assenza di patteggiamento
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo' rimettere in discussione la valutazione della dinamica di fatto operata dai giudici di merito se questa e' sorretta da motivazione logica e congrua; le critiche che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- La responsabilita' penale per omicidio stradale puo' sussistere anche se la vittima ha tenuto condotte imprudenti, qualora il comportamento dell'imputato abbia fornito un contributo causale rilevante (es. velocita' superiore ai limiti che avrebbe permesso di evitare l'urto)
- La sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e' determinata secondo i criteri del codice della strada e resta autonoma rispetto alla quantificazione della pena penale; la riduzione della pena penale non comporta automaticamente la riduzione della sanzione amministrativa
- La previsione di riduzione dell'accessorio per il patteggiamento (art. 222, comma 2-bis) e' limitata al caso specificamente disciplinato e non si applica ad altre formule di riduzione della pena
- Nel proporre ricorso per cassazione e' essenziale confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera reiterazione di motivi gia' respinti in appello e la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sono ragioni tipiche di inammissibilita'
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